Una tantum alle imprese locali: si sconta la ritenuta d’acconto al 4%
Il contributo erogato dal Comune per sostenere le attività del territorio non è disciplinato da alcuna disposizione normativa che riconosce alle somme un regime fiscale di favore
Roma – I contributi economici corrisposti una tantum dal Comune a favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria, dovranno scontare la ritenuta d’acconto del 4 per cento. Le somme non possono essere equiparate ai fini fiscali al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio” (articolo 25 del Dl n. 34/2020) escluso dalla formazione della base imponibile, ai fini Ires e Irap e, dunque, non soggetto alla ritenuta prevista. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 494 del 21 ottobre 2020.
Nel caso in esame la Giunta di un Comune ha approvato una delibera contenente le linee di indirizzo per l’erogazione di un contributo da destinare alle attività che avevano subito dei danni economici a seguito delle chiusure intervenute con l’emergenza sanitaria. L’istante ritiene che il contributo comunale, vista l’affinità con le forme di sostegno introdotte dal decreto “Rilancio”, possa essere sottoposto al medesimo trattamento fiscale che prevede l’esenzione per queste forme di aiuti.
L’Agenzia, dopo aver ribadito che il contributo a fondo perduto Covid-19 introdotto dal decreto “Rilancio”, per espressa previsione normativa non concorre alla formazione della base imponibile ai fini Ires e Irap e, pertanto, non è soggetto alla ritenuta prevista dall’articolo 28 del Dpr n. 600/1973, ricorda anche che le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese ad altre fattispecie. Perciò, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta.
La citata disposizione sulla ritenuta d’acconto al 4%, evidenzia inoltre l’Agenzia, prevede che tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali (“Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”).
Secondo quanto riferito dall’istante, il contributo in esame non è diretto all’acquisto di beni strumentali, ma rappresenta un sostegno economico straordinario alle imprese in difficoltà a seguito della pandemia.
L’Agenzia, alla luce di tali considerazioni e in assenza di misure che prevedano un regime fiscale di favore per tali erogazioni, ritiene che il contributo corrisposto alle imprese locali sulla base di una delibera comunale assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi deve essere assoggettato, al momento dell’erogazione, alla ritenuta d’acconto al 4 per cento.