Nel reato fiscale il concorrente non sfugge al sequestro “per intero”
La misura cautelare è correlata alla responsabilità solidale di tutti i correi nella commissione del delitto non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno di essi
Roma – Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più tra i diversi concorrenti allo stesso reato.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 32409, depositata il 18 novembre 2020.
Il tribunale del riesame- come risulta in una relazione pubblicata di recente- rigettava il ricorso proposto da un indagato e, per l’effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale tribunale, con riguardo a contestazioni inerenti il concorso nel reato (articolo 110 codice penale), l’associazione per delinquere (articolo 416 codice penale) e la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 Dlgs n. 74/2000).
Il ricorso per Cassazione
Il prevenuto proponeva ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi di diritto, di cui solo il secondo è utile per la nostra analisi.
In particolare, il ricorrente denunciava erroneità, carenza e illogicità della motivazione dell’ordinanza nonché violazione di legge quanto all’effettiva necessità della misura reale sui beni del ricorrente.
In sostanza, i beni sottoposti a vincolo, formato da due strutture alberghiere, avevano un valore di gran lunga superiore rispetto a quello quantificato dall’Agenzia delle entrate, complessivamente pari ad almeno tre volte il profitto del reato, come contestato.
Ne sarebbe conseguita, a parere del prevenuto, l’illegittimità del vincolo sul proprio patrimonio personale, atteso che quello dell’unica beneficiaria delle condotte imputate (una società) sarebbe stato ampiamente sufficiente a coprire ogni esigenza di cautela.
La decisione
La Suprema corte cassa l’ordinanza impugnata accogliendo un motivo di ricorso del contribuente.
Tuttavia, la pronuncia in commento appare di interesse, ai nostri fini, per il rigetto del motivo di ricorso enunciato sopra, concernente la misura del sequestro.
Sul punto, la stessa Corte di cassazione ha già sostenuto – con riguardo al sequestro per equivalente, ma l’argomento era specularmente utilizzabile anche per quello diretto, a fronte di una contestazione concorsuale che assegnava indistintamente l’intero profitto a tutti gli indagati – che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca prevista dall’articolo 12-bis, Dlgs n. 74/2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito.
La Cassazione ha anche precisato che, nel giudizio di cognizione successivo alla fase cautelare, l’espropriazione non può eccedere nel “quantum” né l’ammontare del profitto complessivo, né – in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati – il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio.
Osservazioni
In definitiva, nella fase cautelare, il prevenuto non può sollevare eccezioni riguardo al beneficio di escussione, in quanto il sequestro disposto in via diretta è eseguibile per intero nei confronti di tutti i destinatari della misura.
Ciò, tra l’altro, appare conforme al principio di solidarietà, che caratterizza la disciplina del concorso di persone nel reato, fondato sulla pari responsabilità dei concorrenti, e che informa, secondo la giurisprudenza, parimenti la determinazione del quantum sequestrabile.
In sintesi, l’assunto della presente – e prevalente – tesi sta nel fatto che l’unicità del titolo di reato implica l’unicità del profitto e ciò consente l’imputazione dell’azione delittuosa per intero e di tutte le conseguenze di quest’ultima in capo a ciascuno dei correi.
Non è mancato, comunque, chi ha contestato detto orientamento, sottolineando che non potrebbe confondersi l’unicità, in astratto, di trattamento sanzionatorio ex articolo 110 cp con la singola pena che viene irrogata a taluno e con il trattamento ablativo che ne consegue: secondo questa dottrina potrebbe prefigurarsi, in talune occasioni, una sproporzione dal punto di vista sanzionatorio, dovendo un correo sopportare conseguenze pregiudizievoli su una quota di profitto mai penetrata nel proprio patrimonio.
Tuttavia, secondo la Cassazione, devono prevalere le esigenze cautelari, maggiormente accettabili, tra l’altro, in una misura, come il sequestro preventivo, caratterizzata dalla provvisorietà.