Legge di bilancio, al via le agevolazioni per i settori cultura e turismo
Previste ulteriori risorse per investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, esenzione prima rata Imu per i settori del turismo e spettacolo, contributo a fondo perduto per le “Città Santuario”
Roma – La legge di bilancio 2021 non può non tenere conto di quanto l’anno appena passato, colpito dalle conseguenze della pandemia da Coronavirus, abbia impattato fortemente sul settore turistico e della cultura e spettacolo. Per questo motivo sono state introdotte una serie di agevolazioni tese a mitigare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria.
Si tratta, in particolare, di un contributo a fondo perduto stanziato in favore delle “Città Santuario” che ricalca quello già previsto per i centri storici, l’incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, l’esenzione della prima rata Imu 2021 per gli immobili dove si svolgono attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e dello spettacolo, l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo alle agenzie di viaggio e tour operator.
Vediamo nel dettaglio gli interventi a sostegno di questi settori.
Contributo a fondo perduto in favore delle “Città Santuario”
I commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 estendono il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici ai comuni dove sono situati santuari religiosi.
Per questi comuni, diversi da capoluoghi e città metropolitane, il contributo viene erogato per l’anno 2021 entro l’importo massimo di 10 milioni di euro, che costituisce il limite di spesa.
Il bonus spetta ai titolari di partita Iva attiva che svolgono attività commerciale o di servizi al pubblico nelle zone A ed equipollenti (centri storici) dei comuni dove sono situati santuari religiosi che, in condizioni normali, riscontrano una presenza di turisti provenienti dall’estero in numero tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo a fondo perduto è commisurato alla diminuzione di fatturato subita, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile e non è cumulabile con il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 58 del Dl n. 104/2020 destinato a imprese di ristorazione e correlata filiera, erogato dal ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali.
Condizione per ricevere il contributo, da parte dei contribuenti interessati, è che si sia verificato un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo tra giugno 2019 e giugno 2020 o, in alternativa, l’inizio della attività dal 1° luglio 2019.
Per quanto riguarda la misura del contributo, questa è determinata in base a specifiche percentuali da applicare al calo di fatturato che si è determinato nel periodo in esame e precisamente.
- 15% per coloro che hanno ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta preso in esame
- 10% per coloro che hanno ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro nell’analogo periodo d’imposta
- 5% per coloro che hanno ricavi o compensi superiori a un milione di euro sempre nello stesso periodo di riferimento.
In ogni caso il contributo è riconosciuto agli aventi diritto per un ammontare non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; l’ammontare del contributo non può eccedere i 150mila euro.
Interventi per il settore del cinema e dell’audiovisivo
Sono i commi 583 e 584 del primo articolo della legge di bilancio 2021 quelli che individuano le disposizioni a favore del settore, assegnando ulteriori risorse al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, e innalzano le aliquote massime del credito d’imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione. Inoltre, stabilizzano alcune disposizioni introdotte, per il 2020, dal decreto “Rilancio”, introducendo una maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti d’imposta anche in deroga alle percentuali già stabilite.
La legge n. 220/2016 ha ridefinito la normativa riguardante il cinema e l’audiovisivo allo scopo di rilanciare e sviluppare l’intero settore, istituendo il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo destinato al finanziamento di varie tipologie di interventi di sostegno.
Per quanto riguarda gli incentivi fiscali i crediti di imposta sono destinati alle imprese di produzione, di distribuzione, di esercizio cinematografico, industrie tecniche e di post-produzione, al potenziamento dell’offerta cinematografica, alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione di opere realizzate sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere, a quelle non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo e per ciascun settore sono stabilite le percentuali di corresponsione dei crediti d’imposta.
A valle dei diversi decreti emanati di concerto tra il Mibact e il Mef relativi ai limiti di importo per opera o beneficiario e alle aliquote da riconoscere, il comma 583, lettera a), dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 ha elevato a 640 milioni di euro l’importo minimo delle entrate erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo.
Le lettere b), c) e d) del medesimo comma portano dal 30% al 40% l’aliquota massima del credito d’imposta rispettivamente per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva e per le imprese italiane di produzione esecutiva e di post-esecuzione riguardanti opere cinematografiche e audiovisive, o parti di esse, realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.
Infine, il comma 583 autorizza il ministro per Beni e le attività culturali e per il Turismo ad adottare uno o più decreti che possono ridefinire l’entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste nella legge n. 220/2016 e al limite massimo stabilito per ciascuna tipologia di credito d’imposta dal decreto attuativo della legge stessa.
Il comma 584 affida al ministero dell’Economia e delle Finanze il monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto dal comma 583; in caso di scostamento rispetto alle previsioni, si provvede mediante la riduzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.
Esenzione della prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo e credito d’imposta canoni di locazione
I commi da 599 a 604 riguardano una serie di agevolazioni finanziarie e fiscali in favore del settore turistico.
Nei commi da 599 a 601 troviamo l’esenzione della prima rata dell’Imu 2021 per gli immobili dove si svolgono attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli e viene, contestualmente, incrementato il Fondo di ristoro per i Comuni.
Analizzando la norma nello specifico, va evidenziato che il comma 599 esenta dalla prima rata dell’Imu dovuta nel 2021 gli immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo della ricettività alberghiera e degli spettacoli.
In particolare, si tratta di:
- stabilimenti balneari marittimi, lacustri e fluviali e stabilimenti termali
- alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi montani, colonie marine e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed&breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate
- immobili utilizzati dagli espositori nell’ambito di eventi fieristici e manifestazioni
- discoteche, sale da ballo, night-club e altro purché i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
A conclusione di questo excursus della normativa di vantaggio introdotta a favore del settore turismo e spettacolo, il comma 604 incrementa di 20milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 79 del decreto “Agosto” che riconosce per i due periodi d’imposta 2020 e 2021 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere nella misura del 65% estendendolo anche agli agroturismi, agli stabilimenti termali e alle strutture ricettive all’aria aperta.