Sanità, le responsabilità del medico per condotta lesiva
Il caso in esame è frutto di una sentenza della Corte di Cassazione
Roma – La mancata esecuzione dei controlli e degli accorgimenti stabiliti dai protocolli determina la responsabilità per il sanitario operante. Lo ribadisce la corte di Cassazione con la sentenza n. 5800/2021 depositata il giorno 15/2/2021.
Il caso di specie trae origine dall’assoluzione per il reato di omicidio colposo di un sanitario. In primo grado i giudici avevano ritenuto insussistente la responsabilità del medico, nonostante il decesso del paziente. A tale conclusione erano giunti sulla base del mancato accertamento del nesso tra evento lesivo e condotta del medico. Ricorreva allora il procuratore generale in sede di Cassazione. Osservava sul punto il rappresentante della pubblica accusa come la responsabilità del sanitario, che aveva omesso di compiere controlli necessari, fosse evidente e che avrebbe dovuto essere sanzionata anche da un punto di vista penale. A carico del sanitario infatti era contestabile una condotta di carattere omissivo che determinava l’applicazione del reato previsto dall’art. 589 cp (omicidio colposo).
In particolare, il medico aveva omesso di disporre alcuni controlli, che tempestivamente effettuati avrebbero consentito di accertare la presenza della patologie e di evitare l’ evento infausto o quantomeno di prolungare significativamente la vita del paziente. La questione viene risolta sulla base dell’orientamento diffuso in sede di legittimità. Precisano infatti gli ermellini, nella motivazione come la responsabilità medica, con particolare riferimento a quella di carattere omissivo, possa essere ritenuta configurabile anche nel caso di omesso compimento di controlli necessari richiesti dalla situazione concreta. In altri termini il sanitario dovrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui sia possibile accertare che tra la condotta omissiva consistente nel mancato compimento di accertamenti necessari e l’evento infausto, sussista un nesso che consenta di affermare che il primo sia la causa della secondo. In tale caso, proseguono gli ermellini, dovrà essere applicata la sanzione di carattere penale prevista per gli eventi lesivi cagionati dal sanitario.