Terzo settore: verifiche sulla conformità dei testi dei nuovi statuti al vaglio del Runts
Roma – Il Registro unico nazionale del terzo settore, conosciuto anche con l’acronimo di Runts, non è tenuto a verificare né la corretta convocazione, né i quorum con cui le assemblee degli enti del terzo settore di diritto hanno provveduto (o a seguito dell’ultima proroga provvederanno) all’adeguamento necessario per essere iscritti nel Runts. Gli uffici incentreranno, invece, le loro verifiche sulla conformità dei testi dei nuovi statuti al codice del terzo settore (cts).
Così il ministero del lavoro, con nota 3877 del 19/3/2021, a seguito di alcuni quesiti formulati in merito ai limiti del sindacato degli uffici preposti, circa gli adeguamenti statutari al dlgs 117/2017 effettuati da enti iscritti ai registri regionali nelle more dell’attivazione del Runts.
L’art. 101, comma 2 del cts consente (a seguito di una serie di rinvii fino al 31 maggio) di provvedere all’adeguamento degli statuti di associazioni di promozione sociale (aps), organizzazioni di volontariato (odv) ed onlus, alle disposizioni inderogabili del dlgs 117/2017 (cts) con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Tali maggioranze sono ammissibili anche al fine di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Le disposizioni facoltative sono invece ammissibili sulla base dei quorum (di norma più qualificati) previsti dagli statuti degli enti. Tali disposizioni, secondo il Ministero, sono finalizzate a garantire i profili interni del rapporto associativo, non la relazione tra l’associazione come ente collettivo e la pubblica amministrazione chiamata a verificare le condizioni per l’iscrizione dell’associazione al Runts.
Da quanto sopra deriva che gli uffici del Runts non potranno «essere chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarità della costituzione delle assemblee (profili che possono riguardare, tra l’altro, l’osservanza delle norme riguardanti la convocazione degli organi assembleari o l’effettiva presenza dei soci in numero sufficiente alla loro costituzione) né a maggior ragione estendere il loro sindacato valutativo sull’idoneità dell’organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell’ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativa”.
Nei casi di inosservanza delle previsioni statutarie o legislative in merito alle modalità di convocazione, riunione, deliberazione degli organi assembleari, l’inidoneità delle maggioranze raggiunte rispetto alla tipologia di modifiche effettuate allo statuto o ancora l’assunzione da parte degli organi sociali di delibere in contrasto con le disposizioni statutarie, la sede opportuna per la tutela della lesione di tali diritti non può che ritenersi quella giurisdizionale civile, che i soci stessi o gli altri organi sociali potranno adire.
Il Runts potrà e dovrà verificare i risultati della deliberazione assembleare. Concentrando le verifiche sulla conformità finale del testo statutario anche in relazione a quanto previsto nell’art. 47, c. 2 del cts, che individua l’oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell’ente quale Ets.