L’accettazione di eredità

Roma – I dubbi sulle procedure ereditarie sono molto ricorrenti. Su questo fronte però la giurisprudenza in linea generale appare molto chiara, eccezion fatta ovviamente nei casi specifici sui quali applicare poi le varie normative.  La successione ereditaria si apre presso l’ultimo domicilio del defunto al verificarsi della sua morte, ai sensi dell’articolo 456 del Codice Civile. La successione si lega alle necessità di fare in modo che i beni del de cuius non rimangano sprovvisti della cura e della gestione a causa della mancanza di una titolarità.

L’eredità viene spartita in base alle regole della successione legittima in assenza di testamento, oppure nei casi in cui il testamento che è stato redatto dal de cuius contenga disposizioni relative soltanto ad alcuni beni o norme non valide e inefficaci: in questi casi sarà possibile agire impugnando il testamento.

L’apertura della successione fa sì che i successori testamentari e i legittimari diventino “chiamati” all’eredità: ai sensi dell’articolo 459 del Codice Civile acquisiscono così il diritto di accettarla per mezzo dell‘atto di accettazione dell’eredità. L’accettazione dell’eredità è retroattiva: i suoi effetti non decorrono infatti dal giorno dell’accettazione stessa, ma da quello del decesso.

Come funziona nella pratica l’accettazione dell’eredità? Quando è tacita e quali sono le conseguenze della mancata accettazione? In questa guida sarà trattato l’argomento, con riferimento anche all’accettazione espressa e a quella con beneficio di inventario, alla trascrizione dell’atto, ai costi e al termine di prescrizione.

 

Il chiamato all’eredità, definito anche delato, accetta di essere titolare dell’asse ereditario e dei suoi rapporti tramite un atto di accettazione. L’alternativa della quale dispone è rappresentata dalla rinuncia all’eredità: l’accettazione non può infatti essere parziale, condizionata o a termine.

L’atto di accettazione dell’eredità è:

  • irrevocabile;
  • irripetibile;
  • deve essere compiuto entro 10 anni dal momento in cui avviene l’apertura della successione;
  • l’accettazione con beneficio d’inventario rappresenta, invece, un’eccezione in termini di tempo – che prenderemo in esame in seguito – ed è disciplinata dall’articolo 485 del Codice Civile.

Proprio in considerazione di questo margine di tempo così esteso, i timori che eventuali creditori possano prendere possesso dell’eredità, può spingere gli interessati a fare una richiesta specifica al giudice: quella di fissare un termine più breve entro il quale venga manifestata l’accettazione dell’eredità o la sua rinuncia.

 Accettazione espressa e tacita

L’accettazione dell’eredità può essere di due tipologie: espressa, disciplinata dall’articolo 475 del Codice Civile, e tacita, disciplinata dall’articolo 476. L’accettazione espressa consiste in un atto pubblico, che dovrà avvenire alla presenza di un notaio o del cancelliere del Tribunale competente, oppure in una scrittura privata senza autenticazione, nel caso in cui non ci fossero beni immobili nell’eredità.

L’accettazione tacita consiste nel fatto che l’erede si comporti esattamente come tale, compiendo un atto, chiamato “comportamento concludente“, che manifesti la sua volontà di accettare l’eredità. Un esempio può essere rappresentato, per esempio, dalla vendita di uno dei beni dell’eredità, oppure dalla rinuncia al bene a favore di altri eredi.

Nel caso in cui il defunto avesse diversi debiti, agli eredi converrà accettare l’eredità con una procedura nota come accettazione con beneficio di inventario: vediamo in cosa consiste nello specifico.

Accettazione con beneficio di inventario

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario si differenzia dall’accettazione pura e semplice non solo per il metodo che la caratterizza. Si tratta infatti di una particolare forma di accettazione dell’eredità nella quale il patrimonio ereditato e quello posseduto rimangono distinti. Può essere praticata a prescindere dalla presenza di eventuali divieti presenti nel testamento.

Ciò significa, in altri termini, che saranno ereditati i beni del de cuius, ma non le sue passività: il patrimonio personale dell’erede non potrà così essere in alcun modo intaccato. L’accettazione con beneficio di inventario è l’unica forma di eredità che può essere praticata nel caso di minori, anche quelli emancipati, e per i soggetti interdetti e inabilitati.

La stessa regola viene applicata:

  1. alle persone giuridiche;
  2. alle associazioni;
  3. alle fondazioni e agli enti non riconosciuti.

Al contrario, l’accettazione pura e semplice comporta da un lato la rinuncia definitiva di potersi avvalere del beneficio d’inventario, dall’altro il fatto che crediti e debiti del defunto confluiscano in modo indifferenziato nel patrimonio dell’erede.

L’accettazione con beneficio di inventario:

  • deve essere fatta presso la cancelleria del Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto, attraverso il modello specifico del singolo Tribunale;
  • consisterà nella redazione di un verbale da parte del cancelliere;
  • sarà redatto l’inventario di tutti i bene ereditati e del loro valore, che si potrà eseguire in Tribunale oppure presso lo studio di un notaio;
  • per quanto riguarda le tempistiche, la richiesta del beneficio dovrà essere effettuata entro 3 mesi dalla morte del de cuius se si è già in possesso dei beni ereditati. Altrimenti il termine è pari a 10 anni.

I costi da sostenere dipendono dalla procedura che viene adottata e dal professionista al quale ci si rivolge. L’accettazione tacita non comporta costi di alcun tipo per l’erede. Quest’ultimo non dovrà pagare l’accettazione dell’eredità, ma nel caso in cui nel patrimonio ereditato ci fossero beni immobili, dovrà:

  • presentare la dichiarazione di successione;
  • pagare l’imposta di successione;
  • chiedere la relativa trascrizione nei registri immobiliari.

Nel caso di accettazione dell’eredità espressa, ci saranno altri costi da sostenere, a meno che non si abbia la possibilità di procedere con una scrittura privata non autenticata. Tra questi si annoverano:

  • quello del notaio, che varia in relazione al singolo professionista;
  • le marche da bollo per i documenti, ovvero il verbale e l’atto da trascrivere, pari a 16 euro;
  • gli oneri fiscali dipendono dal tipo di operazione: per esempio sono pari a 35 euro per le tasse ipotecarie, a 200 euro per l’imposta ipotecaria, e così via.

I costi del beneficio di inventario ammontano a 500 euro nel caso in cui siano espressamente richiesti a un notaio, mentre se si agisce presso la cancelleria del Tribunale, si dovranno pagare 100 euro per la richiesta di inventario e una marca da bollo di 27 euro.

Ai sensi dell’articolo 480 del Codice Civile, l’accettazione dell’eredità si prescrive in 10 anni a partire dalla morte del de cuius, ovvero dal giorno in cui viene aperta la successione. Esistono comunque delle eccezioni relativa alla prescrizione dell’eredità.

Nello specifico, si tratta:

  • del caso in cui il defunto abbia inserito nel testamento un termine minore relativo all’accettazione dell’eredità;
  • nel caso in cui qualcuno presenti un’istanza in Tribunale, chiamata “interrogatoria”, con la quale si richiede al giudice di fissare un termine inferiore rispetto alla norma per accettare o rinunciare all’eredità.

Mancata accettazione ereditaria

Come anticipato, gli eredi non sono obbligati a procedere con l’accettazione dell’eredità: pertanto, una volta trascorso il termine di prescrizione non avranno più alcun diritto di accedere all’asse ereditario.

Tra i soggetti interessati a chiedere al Tribunale la riduzione del periodo di prescrizione, possono esserci anche i creditori: in questo caso sarà fissata un’apposita udienza in Tribunale. Qualora il chiamato non dovesse presentarsi, allora perderà in automatico il suo diritto all’accettazione dell’eredità e non potrà più farlo valere in alcun modo su di essa.

Quando si deve fare l’atto di accettazione di eredità?

L’atto di accettazione dell’eredità deve essere fatto, entro il termine di prescrizione di 10 anni, all’apertura della successione: ha valore retroattivo, nel senso che i suoi effetti valgono dal giorno della morte del del cuius.

Come si fa ad accettare l’eredità?

L’accettazione di eredità può avvenire in modi diversi: può essere tacita, espressa oppure con beneficio di inventario.

Quanto costa l’accettazione tacita di eredità?

Il costo varia in relazione alla procedura che si applica: rivolgersi a un notaio avrà indubbiamente un costo molto più elevato rispetto al caso in cui si agisca in autonomia presentando i documenti richiesti presso la cancelleria del Tribunale.

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