Cartelle esattoriali: Il “Decreto Fiscale” – DL n. 146/2021
Web interview con l'Avv. Emanuele Antonaci
Roma – Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha fissato nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata.
Vediamoli nel dettaglio.
Definizione agevolata
Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE» (art. 1)
I contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 della «Rottamazione-ter», del «Saldo e stralcio» e della «Rottamazione UE» alle scadenze di legge, sono riammessi ai benefici della Definizione agevolata effettuando il pagamento delle somme dovute entro il 9 dicembre.
Per il pagamento entro questo nuovo termine è prevista la tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018 e lo stesso dovrà essere effettuato entro il 14 dicembre 2021.
Estensione del termine di pagamento delle cartelle
Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti). Per i pagamenti entro tale nuovo termine, gli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) sono da corrispondere nella misura del 3% delle somme dovute e non saranno applicati interessi di mora.
Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180.
Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Rateizzazioni:
Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (*), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 (*) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)
Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) è stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
Si ricorda che il 31 dicembre 2021 cesseranno gli effetti di alcuni provvedimenti introdotti dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) in materia di rateizzazioni.
In particolare, per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2022:
- sarà sempre necessario documentare la temporanea situazione di difficoltà economica così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 per importi superiori a 60 mila euro, (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite di euro 100 mila) anche per l’ottenimento di piani di dilazione fino a 72 rate;
- la decadenza si realizzerà al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite a 10 rate).
Infine, i debiti già decaduti dal beneficio di una precedente rateizzazione per mancato pagamento delle rate – indipendentemente dalla data in cui tale decadenza si sia concretizzata – possono essere nuovamente dilazionati solo se, per le richieste di riammissione che verranno presentate a partire dal 1° gennaio 2022, il contribuente regolarizzi preliminarmente tutte le rate già scadute.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2022
clicca per seguire la web interview con l’Avv. Antonaci
Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (*), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 (*) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)
Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) è stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
Si ricorda che il 31 dicembre 2021 cesseranno gli effetti di alcuni provvedimenti introdotti dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) in materia di rateizzazioni.
In particolare, per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2022:
- sarà sempre necessario documentare la temporanea situazione di difficoltà economica così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 per importi superiori a 60 mila euro, (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite di euro 100 mila) anche per l’ottenimento di piani di dilazione fino a 72 rate;
- la decadenza si realizzerà al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite a 10 rate).
Infine, i debiti già decaduti dal beneficio di una precedente rateizzazione per mancato pagamento delle rate – indipendentemente dalla data in cui tale decadenza si sia concretizzata – possono essere nuovamente dilazionati solo se, per le richieste di riammissione che verranno presentate a partire dal 1° gennaio 2022, il contribuente regolarizzi preliminarmente tutte le rate già scadute.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.