Le aste giudiziarie

Le Compravendite a baste d’asta giudiziaria sono uno strumento per attuare su istanza di un richiedente titolato,  la vendita forzata di un determinato bene. La legge italiana, prevede in fatti che se un privato o una società risultino essere  gravati da debiti insoluti, i beni di proprietà intestata possano essere oggetto di vendita coattiva.

Si tratta in sostanza di un metodo nel quale i creditori vogliono assicurarsi attraverso questa forma la soddisfazione di debiti giacenti.

Le modalità con cui vengono trattate le aste  sono di due tipologie:

1)vendita senza incanto

2) vendita con incanto.

Il servizio fornito dal Centro Aste Giudiziarie di Studio Legale Antonaci  risponde ai requisiti posti dal Ministero della Giustizia, circolare URSIA nº7267 del 23/10/2000, AIPA nº1/2000 per i siti internet che trattano dati giudiziari.

La legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 prevedono che la modalità senza incanto sia quella che, in via preliminare, se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo, debba essere adottata. Solo in subordine, nel caso in cui l’asta senza incanto non ottenga risultati, si potrà procedere alla vendita con incanto.

Nella vendita senza incanto, (artt. 570 ss. c.p.c.), i partecipanti presentano le offerte d’acquisto in busta chiusa in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza dei vari offerenti.

Sull’offerta, il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere con la vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto.

In caso di più offerte valide, viene indetta successivamente una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d’asta il valore dell’offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni da parte degli offerenti, il giudice potrà decidere se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto. Il giudice dell’esecuzione, a conclusione della vendita, dispone con decreto le modalità di versamento del prezzo e il termine entro il quale deve essere effettuato tale versamento.

Nelle vendite con incanto (disciplinata dagli artt. 576 ss. c.p.c.), si realizza immediatamente una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce, con ordinanza, le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l’offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto per la sua offerta nel momento in cui essa è superata da un’altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.

Il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione dispone il trasferimento del bene espropriato all’aggiudicatario ha l’ulteriore effetto di provocare la cancellazione di tutti i gravami quali ipoteche e pignoramenti.

Il Centro Aste Giudiziarie, in seguito anche alla avvenuta assegnazione per sentenza del giudice assicura assistenza al fine di ottenere l’effettivo possesso. In molti casi, infatti, può anche trascorrere molto tempo dal versamento delle somme definitive alla presa effettiva di possesso dell’immobile assegnato. La nostra struttura in tal caso agisce con le competenti autorità giudiziarie e con i metodi consentiti dalla legge di velocizzare al massimo e soddisfare così l’esigenza dell’acquirente.

 

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