Decreto “Semplificazioni fiscali”, la riforma del monitoraggio
ROMA – Riduzione a 5mila euro della soglia quantitativa relativa alle operazioni transfrontaliere oggetto di comunicazione ed eliminazione dell’obbligo di inviare le operazioni frazionate. Questa l’importante modifica apportata alla disciplina del monitoraggio fiscale degli intermediari bancari e finanziari e di alcuni operatori non finanziari prevista dall’articolo 1 del Dl n. 160/1990 (decreto “Monitoraggio fiscale”) a seguito dell’introduzione dell’articolo 16 del Dl n. 73/2022.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
La riforma del monitoraggio avrà riflessi in termini di semplificazione per gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti transfrontalieri di mezzi di pagamento perché stabilisce il razionale coordinamento tra gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto “Monitoraggio fiscale” e gli obblighi di conservazione delle operazioni da parte degli intermediari disposti dal Dlgs n. 231/2007 (decreto “Antiriciclaggio”) e dal relativo provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 24 marzo 2020.
Nel presente contributo saranno tracciate le linee guida della disciplina del monitoraggio fiscale degli intermediari bancari e finanziari alla luce delle modifiche introdotte dal decreto “Semplificazioni fiscali”.
La disciplina del monitoraggio fiscale: soggetti obbligati e contenuto della comunicazione
Il sistema del monitoraggio fiscale disciplinato dal Dl n. 167/1990 è stato profondamente innovato dall’articolo 9 della legge n. 97/2013 (“Legge europea 2013”) che, sulla base dei principi propri della normativa antiriciclaggio contenuti nel decreto antiriciclaggio:
- ha ridisegnato gli obblighi degli intermediari finanziari che intervengono nelle operazioni transfrontaliere (articolo 1 del decreto “Monitoraggio fiscale”)
- ha esteso ai titolari effettivi gli obblighi di monitoraggio fiscale in caso di detenzione di attività finanziarie e/o investimenti all’estero (articolo 4 del decreto “Monitoraggio fiscale”)
- ha ampliato i poteri dell’Amministrazione finanziaria per quanto riguarda la richiesta di informazioni sulle operazioni effettuate da o per l’estero e la possibilità di identificare i titolari effettivi (articolo 2 del decreto “Monitoraggio fiscale”).
Focalizzando l’attenzione sulla disciplina di cui all’articolo 1, a seguito delle modifiche introdotte dalla “Legge europea 2013” gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 1 del Dl n. 167/1990 trasmettono, a partire dal 2014, all’Agenzia delle entrate i trasferimenti da o verso l’estero, effettuati anche in valute virtuali, di mezzi di pagamento limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, siano questi residenti o non residenti in Italia.
Sono tenuti alla comunicazione a favore dell’Agenzia delle entrate, se intervengono nei trasferimenti transfrontalieri:
- gli intermediari bancari e finanziari, quali: le banche; Poste italiane Spa; gli istituti di moneta elettronica come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), Tub (Imel); gli istituti di pagamento come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), Tub (Ip);, le società di intermediazione mobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), Tuf (Sim); le società di gestione del risparmio, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), Tuf (Sgr); le società di investimento a capitale variabile, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), Tuf (Sicav); le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), Tuf (Sicaf); gli agenti di cambio di cui all’articolo 201 Tuf; gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 Tub; Cassa depositi e prestiti Spa; le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, Cap; gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), Cap, che operano nei rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, Cap; i soggetti eroganti microcredito, ai sensi dell’articolo 111 Tub; i confidi e gli altri soggetti di cui all’articolo 112 TUB; i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della legge n. 130/1999, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge; le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 Tub; le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; i consulenti finanziari di cui all’articolo 18-bis Tuf e le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter Tuf
- gli altri operatori finanziari quali: le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 Tub, di cui alla legge n. 1966/1939; i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies Tub
- gli operatori non finanziari che prestano servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.
Oggetto di comunicazione sono i trasferimenti da e verso l’estero, effettuati attraverso movimentazioni in conto o extra-conto, di “mezzi di pagamento” come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto “Antiriciclaggio”, ossia denaro contante, assegni bancari, postali e assegni circolari, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento attuativo del 24 aprile 2014 dell’Agenzia delle entrate, gli elementi informativi dei trasferimenti da o verso l’estero da comunicare sono:
- la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione
- l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale
- in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi, compreso l’eventuale Stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento
- in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale Stato estero di provenienza dei fondi, se presente
- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo Stato estero di provenienza dei fondi.
La comunicazione è eseguita annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa, di regola entro il 31 ottobre dell’anno successivo all’anno in cui le operazioni sono effettuate.
Oggetto della comunicazione prima e dopo il decreto “Semplificazioni fiscali”
Prima dell’entrata in vigore del Dl, quindi fino alle comunicazioni concernenti i trasferimenti transfrontalieri effettuati nel periodo 2020, gli intermediari obbligati avevano l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati “registrati” ai fini della normativa antiriciclaggio “di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata”.
Il richiamo alle operazioni frazionate è da intendersi nel senso recato all’articolo 1, comma 2, lettera v) del decreto “Antiriciclaggio” che, normalmente, fa riferimento ai trasferimenti eseguiti nell’arco di sette giorni, salvo che non ci siano ragioni per ritenere che più operazioni siano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
L’obbligo rifletteva la previgente impostazione contenuta nel decreto “Antiriciclaggio”.
Tuttavia, il sistema è stato profondamente modificato dal Dlgs n. 90/2017, attuativo della direttiva Ue n. 2015/849 (cosiddetta IV direttiva Antiriciclaggio) per cui l’articolo 31 del decreto “Antiriciclaggio”, a cui fa esplicito rimando l’articolo 1 del decreto “Monitoraggio fiscale”, non individua più una soglia rilevante ai fini della “conservazione” delle operazioni e non richiede più ai destinatari di rilevare, in tale contesto, le operazioni frazionate.
Nel sistema attuale il provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2020, recante “Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo”, emanato in attuazione dell’articolo 34, comma 3, del decreto “Antiriciclaggio”, prevede l’obbligo di conservare la documentazione relativa a tutte le operazioni e di rendere disponibile alla Banca d’Italia, alla Uif o ad altra Autorità competente, i dati e le informazioni riferibili ad operazioni di importo pari o superiore a 5mila euro, senza dover individuare le cosiddette “operazioni frazionate”.
Il mancato coordinamento tra la disciplina antiriciclaggio e la normativa del monitoraggio fiscale, esistente nel previgente sistema, aveva l’effetto di comportare un notevole aggravio in termini di operatività per gli intermediari che intervenivano nelle operazioni transfrontaliere in favore o per conto della clientela. Questi infatti avevano da un lato l’obbligo di conservare solo le operazioni di importo unitario superiore a 5mila euro mentre, dall’altro, avrebbe dovuto trasmettere all’Agenzia delle entrate le operazioni di ammontare superiore a 15mila euro, con l’aggravio di intercettare anche le operazioni frazionate, se la movimentazione aveva riflessi con l’estero ed era effettuata per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali (compresi trust non commerciali) e di società semplici e associazioni equiparate.
La modifica contenuta nell’articolo 16 del Dl n. 73/2022 consente, quindi, di riallineare e ristabilire un coordinamento tra gli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale e i nuovi obblighi di conservazione disposti dalla normativa in materia antiriciclaggio e dal provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 2020.
Ne deriva che per l’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle entrate relative alle operazioni effettuate per conto o a favore dei propri clienti (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate) nel 2021, gli intermediari bancari e finanziari saranno tenuti a prendere in considerazione le operazioni da e verso l’estero di importo pari o superiore a 5mila euro, senza dover più intercettare le operazioni frazionate, con un considerevole aumento del flusso di informazioni comunicato.
La novella, infine, avrà effetti anche sui poteri istruttori concessi all’Agenzia delle entrate e ai reparti speciali della Guardia di finanza ai sensi dell’articolo 2 del decreto “Monitoraggio fiscale”, considerato l’espresso richiamo all’articolo 1 contenuto nella citata disposizione.
A riguardo, per finalità di contrasto e prevenzione ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, l’articolo 2 del Dl n. 167/1990 consente all’ufficio Contrasto illeciti fiscali internazionali dell’Agenzia delle entrate e ai reparti speciali della Guardia di finanza di richiedere agli intermediari individuati all’articolo 1 dello stesso decreto informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero da parte di società di capitali, enti commerciali e società di persone, anche per masse di contribuenti.
Dopo le modifiche apportate dal decreto “Semplificazioni fiscali”, pertanto, i destinatari delle richieste dovranno fornire le operazioni transfrontaliere sulla base della nuova soglia quantitativa di 5mila euro.