Legge di bilancio: le misure a favore di coltivatori diretti e Iap
In aggiunta alle agevolazioni fiscali, c’è anche la conferma dell’esonero contributivo per i lavoratori agricoli autonomi under 40 che avviano una nuova attività imprenditoriale
Roma – Niente Irpef, anche nel 2023, sui redditi dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola (comma 80) ed estensione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina anche a chi non è iscritto nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale, ma s’impegna a farlo entro 24 mesi (comma 110), nonché del regime soft in materia di imposte d’atto ai trasferimenti di fondi rustici nei territori montani a favore di Cd, Iap e delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni (comma 111).
Sono le misure fiscali di favore che la legge 197/2022 (Bilancio 2023) riserva ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. Per completezza, ricordiamo che, a esse, si accompagna la conferma dell’esonero contributivo totale per i lavoratori agricoli autonomi con età inferiore a 40 anni che avviano una nuova attività imprenditoriale nel corso del 2023 (comma 300).
Soggetti destinatari
I contribuenti cui sono rivolte le disposizioni in commento sono, dunque, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Rientrano nella prima definizione i piccoli imprenditori che esercitano direttamente e abitualmente attività agricola (articolo 2135, codice civile), utilizzando il lavoro proprio o della propria famiglia, a condizione che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella necessaria per la normale conduzione del fondo e l’allevamento del bestiame.
È invece imprenditore agricolo professionale (articolo 1, Dlgs 99/2004) chi dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che da esse ricava almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, nel conteggio del quale non vanno considerate le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti attivi nel settore agricolo (le percentuali sono ridotte al 25% se l’imprenditore opera nelle zone svantaggiate individuate dall’articolo 17 del Regolamento 1257/1999 della Comunità europea).
Esenzione Irpef per i terreni (comma 80)
Per l’anno 2023, i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali comunale e regionale. Si tratta di un’ulteriore proroga della disposizione introdotta per la prima volta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 44, legge 232/2016), con riferimento agli anni dal 2017 al 2019, e poi puntualmente replicata anno per anno dalle successive leggi di bilancio: per il 2020, dall’articolo 1, comma 183, legge 160/2019; per il 2021, dall’articolo 1, comma 38, legge 178/2020; per il 2022, dall’articolo 1, comma 25, legge 234/2021.
L’esenzione dall’Irpef riguarda non solo i terreni posseduti e condotti da Cd e Iap, sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario, ma anche quelli presi in affitto per curarne la conduzione; in questa seconda ipotesi, il beneficio fiscale si applica esclusivamente al reddito agrario, in quanto il reddito dominicale deve essere dichiarato e assoggettato a imposizione dal proprietario del fondo (circolare 9/2022, paragrafo 1).
Per meglio definire l’ambito applicativo della norma, l’Agenzia delle entrate (circolare 8/2017, paragrafo 9) ha chiarito che la misura di vantaggio riguarda esclusivamente le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale che producono redditi dominicali e agrari. Possono beneficiarne anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di Cd o Iap.
Ne sono invece esclusi i soci di Snc e di Sas, a prescindere dalla circostanza che le società agricole abbiano optato o no per la determinazione del reddito su base catastale: il loro reddito conserva sempre la natura di reddito d’impresa.
Infine, beneficiano dell’agevolazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, grazie alla norma della legge di bilancio 2019 secondo la quale tali soggetti, se appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale in qualità di coltivatori diretti, fruiscono della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente (articolo 1, comma 705, legge 145/2018 – circolare 8/2019, paragrafo 1.6).
Pertanto, l’esenzione Irpef prevista per Cd e Iap spetta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto se in possesso dei seguenti requisiti:
– appartiene allo stesso nucleo familiare
– è iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale agricola come coltivatore diretto
– partecipa attivamente nell’esercizio dell’impresa familiare.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina (comma 110)
Il regime fiscale agevolato per la piccola proprietà contadina (Ppc) è esteso agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli (e relative pertinenze) a favore di persone fisiche con meno di 40 anni di età, anche se non sono ancora iscritte nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali; in tale circostanza, è sufficiente che nell’atto dichiarino di voler conseguire l’iscrizione entro il termine di 24 mesi.
La novità arriva con l’inserimento, all’interno dell’articolo 2 del Dl 194/2009, del comma 4-ter, che amplia il perimetro di applicazione delle agevolazioni per la Ppc già riconosciute, dal vigente comma 4-bis, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli (e relative pertinenze) a favore di Cd e Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Il beneficio consiste nell’applicare le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (l’imposta catastale resta dovuta nella misura dell’1%); per quegli atti, è prevista anche la riduzione alla metà degli onorari dei notai. Si decade dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula, i terreni sono ceduti volontariamente o ne viene meno la coltivazione o conduzione diretta.
Agevolazioni per l’acquisto di terreni montani (comma 111)
Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro l’una) ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo per gli atti di trasferimento di fondi rustici nei territori montani (si tratta dei: terreni situati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare o rappresentati da particelle catastali che si trovano solo in parte a quell’altitudine; terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale; terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana – articolo 9, primo comma, Dpr 601/1973).
Il regime agevolato definito dal secondo comma (ora completamente sostituito) del citato articolo 9 si applica non solo agli atti posti in essere a favore di Cd e Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, ma anche a quelli in favore di soggetti che, pur non iscritti in quella gestione, si impegnano, tramite dichiarazione resa nell’atto di acquisto, a coltivare o a condurre direttamente il fondo per almeno un quinquennio; se la “parola” non viene mantenuta, ossia se prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto i terreni vengono ceduti volontariamente o ne cessa la coltivazione o conduzione diretta, si decade dai benefici.
La stessa tassazione soft spetta anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.