Concordato fallimentare, necessaria la stima giurata
Legittima la disposizione del tribunale che chiedeva al professionista un’integrazione della perizia depositata con la relazione sul valore di mercato del credito risarcitorio
Roma – Anche i crediti risarcitori sono suscettibili di valutazione economica ai fini del giudizio di fattibilità della proposta di concordato fallimentare. È questa la prospettiva ermeneutica sposata dal tribunale di Arezzo nel decreto del 03/05/2023 con cui è stata rigettata l’istanza di omologazione di un concordato fallimentare
Il fatto in esame:
Il tribunale di Arezzo, con decreto del 03/05/2023, ha da ultimo chiarito alcuni importanti profili in tema di concordato fallimentare.
Nel caso di specie, nell’ambito di una proposta di concordato fallimentare avente ad oggetto unicamente la cessione delle azioni di responsabilità e risarcitorie spettanti alla massa, la società proponente offriva:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili
- il pagamento non integrale dei creditori prelatizi per incapienza del valore dei beni e diritti su cui insisteva la prelazione
- apporto di finanza esterna destinata al pagamento di tutti gli altri creditori privilegiati degradati (ivi inclusa l’amministrazione finanziaria) e dei creditori chirografari, nella misura dell’1%
- ad incremento della soddisfazione del ceto chirografario (ivi includendo sia i creditori chirografari ab origine che i creditori privilegiati degradati per incapienza) la proposta prevedeva poi anche un “EARN OUT”, calcolato in percentuale (25%) sull’attivo acquisito dal contenzioso.
La proposta non era, però, supportata dalla relazione di stima giurata, prevista dall’articolo 124, comma 3, legge fallimentare, per il caso in cui i creditori prelatizi non vengano soddisfatti integralmente: “La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato, attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.».
Secondo l’orientamento giurisprudenziale adottato dalla proponente, condiviso dai curatori e inizialmente anche dal tribunale, l’attivo del fallimento, nel caso di specie costituito esclusivamente dai crediti risarcitori, pur apparentemente rientrando nell’ambito di valutazione dell’articolo 124, comma 3, Legge fallimentare, rendeva infatti comunque non necessaria, se non inutile, la relazione giurata, proprio per l’impossibilità di stabilire un serio/obiettivo valore di mercato dei suddetti crediti, vuoi per la mancanza di parametri di valutazione preordinati dal legislatore, vuoi per il loro carattere incerto e non liquido.
La proposta veniva, quindi, approvata e ammessa al voto dei creditori.
L’amministrazione finanziaria manifestava, tuttavia, il proprio dissenso all’accoglimento, ritenendo, viceversa, la relazione di stima giurata quanto mai opportuna e necessaria proprio per l’importanza della falcidia del credito erariale ed anche considerate le lacunose informazioni sullo stato dei contenziosi.
Il tribunale di Arezzo con il decreto 05/08/2022, rivedendo la propria posizione, accoglieva la richiesta dei creditori dissenzienti, ritenendo “…di non potere rimanere indifferente rispetto alla carenza informativa denunziata da taluni creditori dissenzienti in ordine alle concrete prospettive di soddisfacimento del loro credito nel caso di prosecuzione della procedura fallimentare. Di conseguenza deve provvedersi alla nomina di un professionista che provveda alla relazione giurata… Il professionista, ove ritenuto necessario, potrà avvalersi, previa autorizzazione del G.D., dell’ausilio di un legale”.
“Ciò perché,” argomenta il giudice, “nonostante i rilevanti margini di incertezza…non è affatto impossibile determinare un valore dei crediti risarcitori…nella misura in cui i crediti possono essere – e abitualmente lo sono – oggetto di cessione nella pratica commerciale che conosce elaborati criteri di valutazione del prezzo degli stessi…”.
Con decreto del 08/03/2023 il tribunale disponeva quindi una integrazione della perizia depositata e chiedeva, al professionista, di stimare il valore di mercato del credito risarcitorio “da determinarsi con riferimento all’ipotetico prezzo base di una eventuale procedura competitiva per la sua cessione e tenendo conto dell’alea del giudizio, del tempo e delle spese necessarie”.
Il perito raffrontava il valore di mercato dei crediti risarcitori così ottenuto con la provvista concordataria messa a disposizione dalla proponente, al lordo dell’EARN OUT. E ciò consentiva al tribunale di verificare, a sua volta, la regolarità della procedura prevista dall’articolo 129 della Legge fallimentare.
A conclusione dell’attività svolta dal perito, la relazione di stima evidenziava un trattamento deteriore dei creditori prelatizi: solo i chirografari ab origine e i privilegiati degradati, infatti, avrebbero visto una soddisfazione minima nell’ipotesi di omologazione del concordato.
Il tribunale, tenuto conto delle legittime cause di prelazione, rigettava pertanto la proposta concordataria per violazione del principio della par condicio creditorum, confermando altresì che l’assenza di una stima giurata sulla base della considerazione che l’attivo potenzialmente derivante dai giudizi rientra nella categoria dei diritti futuri ed eventuali determina l’impossibilità di richiedere l’omologazione di una proposta di concordato fallimentare allorquando la stessa prevede che i creditori muniti di diritto di prelazione non siano soddisfatti integralmente (articolo 124, comma 3, Legge fallimentare).
In sostanza, anche grazie alla determinazione (senz’altro possibile) del valore di mercato dei crediti risarcitori, i giudici sono stati in grado di valutare l’incidenza della cessione delle azioni di massa sull’ammontare della somma complessivamente messa a disposizione dalla proponente, rilevando che “…Ciò che rileva in questa sede – sulla base della previsione di cui all’art. 124, comma 3, della L.F.- è il raffronto “secco” della falcidia che viene prevista per i creditori privilegiati nella proposta di concordato fallimentare rispetto alla loro (verosimile) soddisfazione in caso di prosecuzione della liquidazione in sede fallimentare, raffronto che… evidenzia un trattamento deteriore, (e dunque contra legem), nell’ipotesi di omologazione del concordato”.