Contributi per spese edilizie al 90%: invio istanze dal 2 al 31 ottobre
Roma – Giunge al termine l’iter attuativo dell’articolo 9, comma 3, del Dl n. 176/2022, istitutivo di un contributo a fondo perduto destinato alle persone fisiche con limitata capacità economica, che nell’anno 2023 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90%, effettuati sull’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.
A stretto giro, dopo l’emanazione del decreto Mef del 31 luglio 2023, pubblicato nella GU dello scorso 25 agosto, che ha individuato i possibili beneficiari e fissato i requisiti per l’accesso al contributo, arriva il provvedimento del 22 settembre 2023 firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, contenente ogni dettaglio relativo alla gestione delle domande e all’erogazione dei contributi da parte dell’Agenzia.
Di cosa si tratta
Salvo alcune eccezioni – stabilite da ultimo con il Dl n. 104/2023 – la percentuale di detrazione dall’Irpef delle spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119 (istitutivo del Superbonus), comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto legge n. 34/2020 (il “Rilancio”), dal 1° gennaio 2023 è passata dal 110 al 90 per cento.
Con la norma in questione, il Governo ha inteso rifondere, almeno in parte, ai contribuenti che hanno sostenuto tali spese, la quota rimasta a loro carico in quanto non coperta dalla detrazione. A tal fine, sono state stanziate risorse finanziarie per 20 milioni di euro, che verranno ripartite tra gli aventi diritto in base alle istanze di richiesta del contributo da loro validamente presentate.
Per poter concludere l’erogazione dei contributi a fondo perduto entro la fine dell’anno in corso, il decreto Mef del 31 luglio ha stabilito che ai fini del contributo è possibile considerare le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.
Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al contributo, lo stesso decreto ha esteso quelli previsti per gli interventi detraibili al 90% di cui al terzo periodo dell’articolo 119, comma 8-bis, del Dl “Rilancio”, anche agli interventi di cui al primo periodo, escludendo al contempo dalla platea dei possibili beneficiari i contribuenti diversi dalle persone fisiche.
Il primo requisito riguarda l’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la quale deve essere posseduta, almeno in quota, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e deve essere destinata a propria abitazione principale. Sono oggetto di contributo anche le spese relative a interventi edilizi detraibili al 90% effettuati su parti comuni condominiali dell’edificio di cui l’abitazione principale fa parte e a questa attribuite in base ai millesimi.
Il secondo requisito riguarda la capacità economica del contribuente, che ha sostenuto la spesa: il reddito di riferimento dell’anno 2022 non deve superare 15mila euro.
Il provvedimento richiama, su questo, il comma 8-bis 1 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, che ha stabilito il meccanismo di determinazione del reddito di riferimento: dapprima occorre sommare il reddito complessivo (più precisamente, il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali) del richiedente e di alcuni familiari ivi individuati e poi dividere il risultato per un “numero delle parti”, ottenuto in base alla tabella 1-bis allegata al medesimo decreto legge.
In questo modo, si ottiene dunque una sorta di reddito medio del nucleo familiare del richiedente, che per poter ottenere il contributo non deve superare 15mila euro.
I familiari, i cui redditi vanno considerati, sono quelli previsti all’articolo 433 del codice civile. Indipendentemente se a carico del richiedente o meno, dovranno sempre essere considerati il coniuge e il componente dell’unione civile, anche se non facenti parte del nucleo familiare del richiedente, e il convivente di fatto di cui alla legge Cirinnà. Per quanto riguarda gli altri familiari indicati al citato articolo (genitori, figli, suocera e suocero, generi e nuore, sorelle e fratelli), dovranno essere considerati solo se facenti parte del nucleo familiare del richiedente e solo se a suo carico.
Per quanto riguarda le spese detraibili al 90%, la cui quota non oggetto di detrazione (ossia il 10%) costituisce il contributo da richiedere, è necessario conteggiare – nei limiti degli importi massimi previsti dalle norme sulla detrazione Irpef per le diverse tipologie di interventi edilizi – gli importi pagati dal richiedente con il cosiddetto “bonifico parlante”, quelli degli sconti in fattura applicati dalle imprese a fronte della cessione del corrispondente credito d’imposta e gli importi pagati con bonifico dal condominio e attribuiti al richiedente in base ai millesimi dell’unità immobiliare.
In merito ai requisiti da possedere, le motivazioni del provvedimento richiamano i chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia con la circolare n. 13/2023 (punto 1.1.3).
Altro aspetto importante fissato dal decreto Mef del 31 luglio scorso è il limite massimo di spesa che può essere considerata ai fini del contributo: la spesa sostenuta tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, detraibile al 90% fino agli importi massimi fissati per i diversi interventi, potrà essere oggetto del contributo fino a un massimo di 96mila euro.
Se la spesa relativa agli interventi edilizi è stata sostenuta anche da altri soggetti comproprietari o titolari di altro diritto reale, il limite massimo di spesa che il richiedente potrà far valere deve essere ridotto in proporzione, moltiplicando il limite di 96mila euro per il rapporto tra la spesa da lui sostenuta e quella sostenuta complessivamente da tutti i soggetti.
Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti previsti, il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle entrate l’istanza telematica di accesso al contributo: la finestra di trasmissione si aprirà il 2 ottobre e si concluderà il 31 ottobre 2023.
Solamente dopo il 31 ottobre 2023, l’Agenzia procederà alla ripartizione dei fondi stanziati in base ai contributi richiesti con tutte le istanze validamente presentate.
Se i contributi complessivamente richiesti con le istanze saranno inferiori ai fondi disponibili, tutti i richiedenti otterranno l’intero contributo richiesto.
Qualora, invece, i contributi richiesti fossero superiori ai fondi, due sono le situazioni che potranno presentarsi: se il rapporto tra i fondi e i contributi complessivamente richiesti sarà superiore al 10%, i beneficiari otterranno una somma pari al contributo richiesto moltiplicato la percentuale determinata; se invece tale rapporto dovesse essere inferiore al 10%, le istanze verranno ordinate cronologicamente in base alla data del primo bonifico di sostenimento delle spese e, iniziando dalle istanze riportanti un bonifico disposto il 1° gennaio 2023, l’Agenzia procederà a erogare per ciascuna istanza una somma pari al 10% del contributo richiesto, fino a esaurire i fondi.
In prossimità dell’esaurimento dei fondi, se con il residuo non fosse possibile erogare il 10% dei contributi richiesti, con l’ultimo lotto di istanze riportanti la stessa data di primo bonifico, limitatamente a quel lotto, si procederà in ordine di presentazione delle istanze, fino al completo esaurimento dei fondi.
La percentuale stabilita con la ripartizione dei fondi verrà pubblicata entro il 30 novembre 2023, con provvedimento del direttore dell’Agenzia, e il pagamento dei contributi spettanti verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente, che i beneficiari avranno indicato nell’istanza.
Alla luce del meccanismo illustrato, non è quindi necessario affrettarsi a presentare la domanda; al contrario, poiché la verifica dei requisiti (in particolare, il reddito di riferimento), la determinazione della spesa oggetto del contributo e l’applicazione del limite massimo sono articolati e prevedono di acquisire diversi dati (ad esempio, dall’amministratore del condominio per le spese su parti comuni), è bene prendersi il giusto tempo e dedicare, poi, la massima attenzione nel compilare l’istanza, in modo da assicurarsi un’elaborazione positiva e senza intoppi.
Il modello dell’istanza
Allegati al provvedimento, si trovano sia il modello dell’istanza per la richiesta del contributo sia le istruzioni di compilazione.
Come già detto, per il contributo in questione è più che mai importante leggere con calma e interamente le istruzioni e raccogliere la documentazione relativa alle informazioni e ai dati richiesti, per poi passare alla compilazione.
L’istanza presenta la parte di frontespizio dove, oltre ai dati identificativi del richiedente e dell’eventuale rappresentante del minore o della persona interdetta o incapace, è prevista l’attestazione – da rendere sotto forma di atto di notorietà – del possesso dei requisiti necessari per accedere al contributo. Se il richiedente indica spese da lui sostenute, dovrà attestare il possesso dei requisiti in capo a lui, mentre se inserisce in istanza anche o solo spese sostenute da persona deceduta, deve attestare il possesso dei requisiti in capo al deceduto e la qualifica di erede, che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi.
Nel frontespizio, inoltre, deve essere riportato l’Iban relativo al conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, necessario per l’accredito del contributo. Il provvedimento specifica che la validità dell’Iban e l’intestazione del conto corrente al richiedente vengono verificati mediante un servizio di cooperazione tra Agenzia delle Entrate e PagoPa Spa.
Si passa poi al quadro A, dove devono essere indicati i dati catastali dell’unità immobiliare oggetto degli interventi detraibili al 90%, posseduta dal richiedente a titolo di proprietà o altro diritto reale e destinata ad abitazione principale.
Le istruzioni segnalano che l’indicazione di dati catastali inesatti comporterà lo scarto dell’istanza e raccomandano, quindi, di verificarli preventivamente acquisendo la visura catastale aggiornata. I richiedenti potranno consultarla tramite un comodo link che sarà posto all’interno della stessa procedura web di predisposizione dell’istanza, mentre gli intermediari dovranno acquisirla mediante la piattaforma Sister.
Per la determinazione del reddito di riferimento del richiedente, relativo all’anno 2022, l’istanza contiene la sezione I del quadro B, dove indicare il reddito del contribuente e i codici fiscali e relativi redditi dei familiari individuati.
Per quanto riguarda le spese oggetto di contributo e l’applicazione del limite massimo di 96mila euro, la sezione II del quadro B è dedicata all’indicazione dell’importo della spesa detraibile sostenuta tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023 dal richiedente o a lui attribuita in qualità di erede del soggetto deceduto che l’ha sostenuta e dei codici fiscali e relative spese sostenute dagli altri soggetti possessori o titolari di diritto reale in relazione agli interventi effettuati sull’unità immobiliare indicata nel quadro A.
La presentazione dell’istanza
Il canale telematico per la presentazione delle istanze si aprirà il prossimo 2 ottobre e rimarrà attivo fino al 31 ottobre 2023. Il richiedente o il suo intermediario, delegato al servizio del cassetto fiscale, potranno compilare e trasmettere telematicamente l’istanza mediante una procedura web che sarà messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Ogni richiedente potrà presentare un’unica domanda, nella quale indicare tutte le spese oggetto di contributo: quelle da lui sostenute, quelle pagate dal condominio e a lui attribuite in base ai millesimi e quelle sostenute dall’eventuale persona deceduta di cui è erede.
Se entro il 31 ottobre, il richiedente riscontrasse errori nell’istanza presentata, che non incidono sul possesso dei requisiti, potrà presentare una nuova istanza con dati corretti, sostituendo così interamente la precedente.
Se, invece, il richiedente realizzasse di non aver diritto al contributo richiesto con l’istanza presentata, sempre entro il 31 ottobre 2023, dovrà inviare una istanza di rinuncia mediante la stessa procedura web.
Controllo delle istanze ed erogazione del contributo
Il provvedimento, inoltre, illustra le modalità di elaborazione e controllo da parte dell’Agenzia delle istanze presentate.
Il primo livello di controlli si concluderà con la presa in carico dell’istanza e il rilascio di una prima ricevuta. Se i dati contenuti nella stessa non venissero riscontrati dall’Agenzia, l’elaborazione si concluderà con lo scarto, con evidenza del motivo che l’ha causato. In questo caso, entro e non oltre il 31 ottobre 2023, il richiedente potrà inviare una nuova istanza con dati corretti.
Al termine della finestra di presentazione, un’ulteriore controllo sfocerà nella ripartizione dei fondi e nel riconoscimento ed erogazione del contributo spettante, con rilascio di una seconda ricevuta ed esposizione dell’esito finale all’interno della procedura web.
Nel caso di impossibilità a riconoscere il contributo – a seguito del controllo o a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate – l’istanza sarà scartata con indicazione del motivo.
Richiedenti e intermediari delegati al cassetto fiscale potranno seguire le fasi del processo di elaborazione all’interno della procedura web utilizzata per la compilazione e l’invio dell’istanza.