Rottamazione quater: entro oggi prima rata o unica soluzione
E’ possibile, fra l’altro, pagare in banca, ai bancomat abilitati ai servizi Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa o sul portale agenzia-Riscossione
Roma – Oggi Lunedì 6 novembre è l’ultimo giorno utile per il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione-quater. Saranno infatti considerati validi i pagamenti della dfinizione agevolata delle cartelle effettuati entro il prossimo lunedì, in considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge rispetto alla scadenza prevista martedì 31 ottobre 2023 (domenica 5 novembre è un giorno festivo quindi il termine slitta al lunedì successivo).
La legge prevede che in caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata. Per il pagamento deve essere utilizzato il modulo che riporta la scadenza del 31 ottobre 2023, allegato alla “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti
Le prossime scadenze
La scadenza successiva è fissata a giovedì 30 novembre 2023 mentre le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano.
E’ importante ricordare che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Cosa prevede la definizione agevolata
La definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. L’adesione consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Dl alluvione: in zone maltempo prima rata nel 2024
Si ricorda che per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Dl n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 100/2023), i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. Pertanto, la Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.