Servizi di pagamento e normativa UE: chiariti i limiti di responsabilità sugli obblighi informativi

Roma – Nell’ambito degli obblighi di conservazione e comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della valutazione dell’idoneità delle informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere per raggiungere gli obiettivi della normativa europea contro le frodi Iva. Questa responsabilità spetta al legislatore Ue, che ha stabilito obblighi chiari e precisi per garantire la conformità e la trasparenza nel settore dei pagamenti.

È quanto afferma il principio di diritto n. 2 dell’11 aprile 2025.

Il 18 febbraio 2020 il Consiglio dell’Unione europea ha introdotto un pacchetto di importanti novità legislative per contrastare le frodi Iva con l’introduzione, tra l’altro, di alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

In particolare, la direttiva 2020/284 ha aggiunto una sezione specifica alla direttiva Iva (2006/112/Ce), e il nuovo articolo 243-ter impone agli Stati membri di garantire che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai servizi offerti per i pagamenti transfrontalieri, per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni.

Il Regolamento (Ue) 2020/283, a sua volta, modificando il Regolamento n. 904/2010, ha previsto, con il nuovo articolo 24-ter, che ciascun Stato membro raccolga le informazioni raccolte dai prestatori dei servizi di pagamento mettendoli poi a disposizione della Commissione europea.

A tal fine, è stato istituito presso la Commissione Ue un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, il Cesop (Central electronic system of payment information), che ha il compito di archiviare, aggregare e analizzare le informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti.

L’ordinamento italiano ha recepito le normative europee richiamate con il Dlgs n. 153/2023. Il decreto ha introdotto, all’interno del decreto Iva, un nuovo “Titolo II BIS”, che stabilisce gli obblighi di conservazione e comunicazione dei prestatori di servizi di pagamento, fornisce i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, indica le informazioni che devono essere conservate e trasmesse. Il sistema è in vigore dal 1° gennaio 2024.

Inoltre, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023 ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione di dati .

Ciò detto, l’Agenzia delle entrate, con l’odierno principio di diritto, precisa che non spetta ai prestatori dei servizi di pagamento stabilire se le informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere siano idonee a perseguire gli scopi anti-frode Iva voluti dalla normativa europea.

È il legislatore Ue che ha introdotto le modifiche a valutare la rilevanza dei nuovi obblighi rispetto alle finalità per cui sono stati previsti.

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