Milleproroghe, sanate le violazioni dei primi anni per la certificazione unica
ROMA 14 mar 2022 – La disposizione di favore contenuta nel comma 5-bis dell’articolo 3, Dl 228/2021, è fruibile a condizione che l’invio telematico della corretta certificazione sia avvenuto entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario di presentazione, attualmente fissato al 16 marzo dell’anno seguente a quello di erogazione. In tali circostanze, non scatterà la vigente sanzione di 100 euro per ogni certificazione tardiva o errata.
La novità, aggiunta durante l’iter parlamentare del “Milleproroghe”, è stata formalizzata inserendo un nuovo comma 6-quinquies.1 nell’articolo 4 (“Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta”) del Dpr n. 322/1998, il regolamento che disciplina le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
La Certificazione unica è lo strumento attraverso il quale coloro che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte attestano l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi, dei compensi per procedure di pignoramento presso terzi e delle somme per procedure di esproprio, dei corrispettivi dovuti dal condominio per prestazioni relative a contratti d’appalto, dei corrispettivi derivanti da locazioni brevi, delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, da funzioni notarili e dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, nonché le relative ritenute di acconto operate e le detrazioni effettuate.
Serve anche ad attestare i redditi che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi e i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
La Certificazione unica deve essere rilasciata al percettore delle somme, in modalità cartacea o elettronica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione delle somme e dei valori; a tal fine, si utilizza il modello sintetico.
Entro la stessa data del 16 marzo, la Certificazione unica, in questo caso avvalendosi del modello ordinario, va trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente dal soggetto obbligato all’adempimento o tramite un intermediario abilitato; devono essere inviati anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale.
Tuttavia, fermo restando la scadenza del 16 marzo per la consegna del modello all’interessato, le Cu contenenti esclusivamente redditi non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate possono essere inviate successivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), vale a dire entro il 31 ottobre.
Quadro sanzionatorio
Per le violazioni legate alla trasmissione delle Cu, l’articolo 4, comma 6-quinquies, del Dpr n. 322/1998, prevede l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, ciò in deroga a quanto stabilito, in materia di “cumulo giuridico”, dall’articolo 12 del Dlgs n. 472/1997; è, comunque, fissato un tetto massimo di 50mila euro per ciascun sostituto d’imposta.
Niente sanzione, però, in caso di errata trasmissione della certificazione seguita dall’invio di quella corretta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo.
Se, invece, la certificazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dal termine del 16 marzo (ovvero, per le Cu senza redditi riportabili nella precompilata, del 31 ottobre), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20mila euro.
Sanatoria per la fase iniziale
L’intervento ad opera del “Milleproroghe” riguarda i primi periodi di utilizzo della Certificazione unica. Questa, a partire dal 2015 con riferimento ai redditi 2014, ha sostituito il vecchio Cud, ossia la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati. Da quel momento, l’adempimento a carico dei sostituti d’imposta è cambiato profondamente, esteso, tra l’altro, a diverse altre tipologie reddituali, in concomitanza con il debutto del 730 precompilato. I non pochi errori commessi dai sostituti d’imposta nel muovere i primi passi dopo la “rivoluzione” imposta ai modelli dichiarativi hanno indotto il legislatore a prevedere uno specifico strumento normativo per escludere l’applicazione delle relative sanzioni, alquanto rigide.
È stata, pertanto, prevista una sanatoria per le Certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per gli anni 2015, 2016 e 2017, cioè per le Cu 2016, 2017 e 2018: non saranno irrogate sanzioni per la loro tardiva o errata trasmissione, nel caso in cui l’invio delle corrette certificazioni sia avvenuto entro la fine del secondo anno successivo al termine di scadenza per la loro presentazione, quindi, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2018, il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2020.
Per completezza, si ricorda che, relativamente alle Certificazioni uniche trasmesse per l’anno 2014, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 949, legge n. 208/2015) ha disposto la non applicazione delle sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata; la non punibilità, quindi, non opera in caso di omessa trasmissione della comunicazione