Al via il bonus Imu per le imprese turistico-ricettive
È pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata del tributo municipale per l’anno scorso in relazione agli immobili, accatastati come D/2, presso i quali è gestita l’attività
ROMA – Prosegue l’aumento del numero dei crediti d’imposta istituiti per contrastare i perduranti effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid 19 e sostenere finanziariamente gli operatori economici. Il contributo straordinario introdotto dall’articolo 22 del Dl 21/2022 è destinato alle imprese del comparto turistico che nel secondo trimestre del 2021 hanno subìto un calo di fatturato o corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
Ammontare e caratteristiche
Il “bonus Imu” è pari al 50% del saldo dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’imposta municipale sugli immobili per l’anno 2021, adempimento che andava effettuato entro lo scorso 16 dicembre.
Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione degli ordinari limiti annuali, quello di due milioni di euro relativo ai crediti d’imposta e contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, legge 388/2000) e quello di 250mila euro concernente i crediti da esporre nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007).
Non ha rilevanza fiscale, vale a dire che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né va considerato in sede di determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).
A chi spetta e a quali condizioni
La disposizione agevolativa è rivolta alle imprese turistico-ricettive, nel cui novero rientrano:
– le imprese che esercitano attività agrituristica
– le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta
– le imprese del comparto fieristico e congressuale
– i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Per accedere al bonus, è richiesto che tali operatori abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.
Per quanto riguarda l’importo su cui va calcolato il credito da utilizzare in compensazione, si tratta della seconda rata dell’Imu 2021 pagata per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) nei quali è gestita l’attività ricettiva. È però necessario che i proprietari di quegli immobili siano anche gestori dell’attività che vi viene esercitata.
Serve l’ok dell’Europa
L’efficacia della nuova misura di sostegno è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Inoltre, vanno rispettati i limiti e le condizioni del Temporary framework, lo strumento con cui l’Unione europea ha autorizzato i Paesi membri a sostenere con misure straordinarie, in deroga alla disciplina ordinaria, le imprese danneggiate dalla pandemia anche a seguito dei provvedimenti restrittivi e di contenimento adottati. La cornice normativa del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” è rappresentata dalla comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea C(2020) 1863 e dalle successive modificazioni, l’ultima delle quali (il sesto emendamento) è stata veicolata attraverso la comunicazione 18 novembre 2021 C(2021) 8442, che ha prorogato l’applicazione della normativa emergenziale fino al prossimo 30 giugno e ha innalzato ulteriormente gli importi degli aiuti concedibili.
A tal fine, gli operatori economici intenzionati a fruire del “bonus Imu” dovranno presentare un’autodichiarazione all’Agenzia delle entrate per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della citata Comunicazione. Un provvedimento della stessa Agenzia dovrà stabilire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni.