Le iscrizioni ipotecarie diventano possibili anche sui fondi patrimoniali
Milano – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 3565 del 20 settembre 2022, ha ribadito che l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale alle condizioni stabilite dalla legge. In particolare, l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Al centro della controversia vi era una comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, con riferimento a crediti di natura tributaria, pervenuta a un contribuente.
Nel consequenziale ricorso, depositato presso la Ctp di Mantova, veniva eccepita l’illegittimità dell’ipoteca in quanto avente a oggetto un immobile compreso in un fondo patrimoniale, nonché la nullità dell’iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva (ex articolo 77-bis, Dpr 602/1973).
Le doglianze del contribuente trovavano l’avallo del giudice di primo grado.
L’Agenzia delle entrate – Riscossione mantovana proponeva, quindi, ricorso, opponendo l’erroneità del deliberato della Commissione tributaria provinciale, nella parte in cui sanciva l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, opposta in quanto effettuata su un immobile conferito in un fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, investita della decisione, nell’accogliere l’appello dell’ufficio, richiama l’orientamento giurisprudenziale già espresso dai giudici di legittimità, nella materia in questione.
In particolare, secondo la Cassazione, in tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria (articolo 77 Dpr n. 602/1973) è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cc, secondo cui: “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (cfr Cassazione n. 25010/2021).
In sostanza, a parere del Collegio supremo, l’iscrizione è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni.
In ogni caso, grava in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, “ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza”.
Ciò posto, l’orientamento giurisprudenziale di riferimento ha chiarito che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo “va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia”.
Pertanto, anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, “fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (cfr Cassazione n. 3738/2015).
In definitiva, pur volendo ritenere applicabile all’ipoteca in questione il divieto di cui all’articolo 170 cc, nel caso in esame, il contribuente non ha dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicabilità della richiamata norma del codice civile, ovvero l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
Pertanto, è corretta l’iscrizione ipotecaria sul fondo, posta in essere dall’amministrazione finanziaria.