Incubo liberatorie nelle compravendite immobiliari: come risolvere e cautelarsi?

Roma – Le cosiddette liberatorie condominiali costituiscono un vero e proprio incubo. Quando si avvia una compravendita, oltre a tutte le documentazioni da produrre, spesso spunta fuori questa procedura. Che tralaltro non è prevista da alcuna legge dello Stato, ma che è entrata un pò in prassi su richiesta di alcuni notai, e su pressioni di amministratori condominiali per fare cassa a prescindere.

Si può quindi stipulare tranquillamente senza la liberatoria, fatte le verifiche ipocatastali, visure, e condizioni di titolo a cui pensa il notaio già nella fase di predisposizione.

Fare i conteggi aggiornati per molte amministrazioni costituisce un problema, sia perchè cambiano spesso gli amministratori, sia perchè in casi di condomini particolarmente numerosi in relazione al numero di alloggi e/o proprietà spesso con gli anni le somme diventano inquantificabili a causa di problematiche, contestazioni, varie vicende storiche connnesse.

E se l’amministratore si rifiutasse di rilasciare l’attestazione? Non la liberatoria, perchè questa figura benchè giuridicamente rappresentante del condominio, non ha alcun potere di interferire sulle trattative di compravendita e/o locazioni.

L’attestazione allo stato attuale delle situazioni contabili va richiesta dal venditore, poichè titolato. Costui può eventualmente anche delegare per iscritto il promissario acquirente ad ottenere il rilascio di qualsivoglia informazione relativa all’immobile oggetto di trattazione.

Qualora l’amministratore, in tempi ragionevoli, e debitamente informato sull’evolversi dei fatti, non consegnasse l’attestazione, lo stesso potrebbe essere chiamato in causa con richiesta di risarcimento del danno.

Ed anche in caso di controversie tra proprietario e amministrazione condominiale, nulla osta alla compravendita. Il venditore resterà obbligato in solido, nel caso di sussistenza di procedimenti, per il periodo di godimento del bene e per le relative ed eventuali imputazioni che l’amministrazione gli contesta. Anche nel caso in cui sia pendente un decreto ingiuntivo, nulla quaestio sull’iter della compravendita.

L’acquirente dunque nel caso in cui sussistano morosità può chiedere al venditore lo stato dell’arte.

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