La riduzione Iva per i beni “anti-Covid”
Informativa di pubblica utilità dello Studio Legale Antonaci
Roma – Con la circolare n. 45, emanata lo scorso 26 novembre, il direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli rende noto che la riduzione dell’Iva per l’importazione dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 riguarda anche l’abbigliamento protettivo utilizzato non solo dal personale sanitario e dà indicazioni su come applicarla a vaccini anti-contagio e anti-influenzali relativi alla stagione 2020-2021.
Innanzitutto, ricordiamo che con la circolare n. 12/2020 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha riepilogato in un’apposita tabella i codici di classifica doganale delle merci che possono godere dell’agevolazione Iva prevista dall’articolo 124, comma 1, del decreto “Rilancio”, e che l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 26/2020 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito
Vediamo ora, nello specifico, come l’attuale documento di prassi riepiloga e dettaglia quali siano i presidi protettivi e i vaccini che rientrano nella agevolazione, evidenziando che appare rilevante come la norma non pone limiti soggettivi quale condizione per l’applicazione del beneficio fiscale, rendendolo fruibile per “qualsiasi cedente, acquirente, nonché stadio di commercializzazione”.
Abbigliamento protettivo
In questa tipologia di indumenti rientrano gli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici”, beni che possono essere potenzialmente destinabili ad utilizzi in ambiti non necessariamente sanitari e a un utilizzo diverso dal contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel merito, l’Agenzia delle entrate ha precisato sia con la circolare n. 26/2020 che con la risposta n. 525/2020 che l’abbigliamento protettivo richiamato tassativamente dall’articolo 124, comma 1 del Dl n. 34/2020 per essere agevolabile deve presentare le seguenti caratteristiche:
- avere i codici doganali individuati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella circolare n. 12/2020
- essere un dispositivo di protezione individuale (Dpi) oppure un dispositivo medico (Dm)
- essere utilizzato per finalità sanitarie.
Per quanto riguarda il primo requisito occorre che la merce importata rientri in uno dei codici Taric della tabella allegata alla circolare doganale n. 12/2020 e che nella casella 33 del documento amministrativo unico (Dau) sia riportato il codice addizionale “Q101”.
Per il secondo requisito occorre che l’indumento sia conforme al Regolamento Eu n. 2016/425, per i dispositivi di protezione individuale, e alla Direttiva 42/93/Cee del Consiglio Ue, per quanto attiene ai dispositivi medici.
Infine, per l’ultimo requisito l’Adm ritiene che questo possa ritenersi soddisfatto ogni qualvolta non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario o che il bene sia destinato a scopi chiaramente incompatibili con il contrasto dell’emergenza sanitaria in corso.
Rientrano dunque nella finalità sanitaria non solo i dispositivi destinati al personale medico, ma anche quelli destinati ai lavoratori e agli utenti che devono rispettare i diversi protocolli di sicurezza elaborati dalle Autorità sanitarie in funzione anti-Covid.
Tale conclusione risulta in linea con la posizione delle Entrate, che, con l’interpello citato n. 525/2020, ha chiaramente ammesso al godimento del beneficio anche le “cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti”.
Per quanto riguarda le importazioni in franchigia e il regime Iva nazionale, l’Agenzia delle dogane e monopoli chiarisce che per poter usufruire dalla norma agevolativa prevista dall’articolo 124, comma 1, del decreto “Rilancio” spetta all’importatore dimostrare che il bene rientra, per natura e finalità d’uso, in quelli elencati nel citato articolo.
Vaccini Covid-19 e vaccini anti-influenzali stagione 2020-2021
La Commissione Ue ha presentato un’apposita proposta di Direttiva del Consiglio Ue che modifica la Direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
In questa proposta, attualmente in discussione presso le Istituzioni unionali, mediante introduzione di un nuovo articolo 129-bis nella direttiva Iva, è prevista la possibilità di introdurre da parte degli Stati membri, con proprie norme primarie, un regime di esenzione Iva o di applicazione di un’aliquota Iva ridotta alle forniture di vaccini Covid-19 e a tutti i servizi ad essi strettamente connessi.
In tale ambito, l’Adm ritiene che il predetto regime agevolato troverà applicazione, in quanto servizio funzionalmente collegato al contrasto dell’emergenza Covid e al suo relativo vaccino, anche alle importazioni di vaccini anti-influenzali, la cui somministrazione, secondo le ultime rilevazioni scientifiche, determina una minore esposizione al rischio di contrarre il Covid-19.
In attesa della citata normativa, le importazioni di vaccini anti-influenzali, considerato lo stretto rapporto di connessione causale con il contrasto alla pandemia da Covid-19, e dal momento che rivestono una chiara funzione di prevenzione generale e di riduzione del rischio di contrarre il predetto virus, sono considerate ricomprese nel novero dei beni contemplati dalla Decisione Ue n. 2020/4916.
I vaccini anti-influenzali che potranno godere del regime di franchigia dazio e Iva sono quelli la cui composizione segue le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema.