Auto in disuso nei cortili condominiali, se fatiscenti diventano “rifiuti speciali”
Nel quesito
QUESITO POSTO:
Un condominio ove sono situati circa 50 appartamenti dispone di un amplissimo cortile condominiale, ove è previsto da regolamento che un posto macchina sia a disposizione di ciascuna unità immobiliare. All’interno dell’area medesima stazionano da anni auto dotate di targa ma in stato di fatiscenza ed abbandono. Tale degrado è causa di un deprezzamento del valore complessivo degli immobili, e deturpa la proprietà collettiva. I condomini possono richiedere la rimozione dei veicoli all’autorità di Polizia Locale? Oppure il fatto che gli stessi siano rispettivamente proprietari di immobile possono comunque detenere l’auto in loco prescindendo dalla fatiscenza? Si precisa inoltre che i detentori dei veicoli non verserebbero nemmeno le quote condominiali da anni.
RISPONDE LO STUDIO
Per risolvere il quesito sottoposto alla nostra attenzione va, in prima battuta, chiarito che, trattandosi di area privata, non si potrà chiedere l’intervento diretto della polizia affinché faccia rimuovere l’ingombro, così come si potrebbe tranquillamente fare nel caso di area pubblica.
In seconda battuta, altra cosa da chiarire è se il mezzo abbandonato abbia o meno le caratteristiche del rifiuto speciale.
Al riguardo giova evidenziare come la Corte regolatrice con sentenza del 19 maggio 2014 n. 20492, ha stabilito che costituisce reato abbandonare un veicolo “in pessimo stato di conservazione e privo di vari componenti”.
In tal caso l’auto abbandonata sarà pertanto da considerare quale “rifiuto speciale” qualora appaia, ictu oculi evidente la volontà del proprietario di non servirsene più. Il veicolo vetusto, infatti, va rottamato seguendo i criteri stabiliti dalla legge.
Il comportamento del reo verrà identificato e sanzionato, al pari dell’abbandono per strada degli altri rifiuti speciali, ai sensi degli articoli del D.Lvo 152/2006 (codice ambiente).
Ne risulta evidente che un’auto non funzionante parcheggiata nel cortile comune sia da considerarsi veramente molto pericolosa per diverse ragioni, tanto da rappresentare un imminente pericolo per l’ambiente e per le persone.
Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di corto circuito in occasione delle alte temperature estive su di un bene privo di una benché minima manutenzione, revisione e controllo.
Pertanto, oltre agli aspetti penali e civili che la fattispecie può configurare, l’iter da seguire è sostanzialmente il seguente:
– In primis, sia per le vie brevi, ma formalmente, spetterà all’amministratore inviare ad entrambi (al condomino/proprietario del veicolo) una raccomandata A/R riportante una formale intimazione alla rimozione;
– In secundis, in assemblea (con regolare verbalizzazione) deve essere ribadita l’intimazione, deliberando contestualmente che trascorsi 15 gg dall’assemblea stessa, in assenza di rimozione, sarà dato mandato al legale di fiducia del condominio, ai fini di un doveroso e corretto intervento nelle appropriate sedi;
Ottenuto l’incarico, l’avvocato agirà in Tribunale con domanda di provvedimento di urgenza e/o altra via da valutarsi relativamente alla circostanza in cui l’abbandono del veicolo possa essere inquadrato. (Avv. Pither Samba)