Cassazione: bollo auto e multe stradali sotto i 1000 euro non si pagano più

Le cartelle di pagamento relative a bollo auto, multe stradali e fermo amministrativo sono cancellate. Con buona sorte degli automobilisti esiste una sentenza della Corte di Cassazione che interviene ad annullare alcune sanzioni: quali i debiti stralciati?

Chi non ha pagato il bollo auto o le multe stradali e ha ricevuto una cartella esattoriale, può tirare un sospiro di sollievo, almeno con riferimento ad un determinato periodo, peraltro abbastanza lungo. E ciò non per effetto dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, perché la sentenza è antecedente all’avvento della pandemia. In altri termini, l’automobilista non dovrà più pagare cartelle esattoriali il cui ammontare sia inferiore ai 1.000 euro.

Bollo auto e multe cancellate: Corte Cassazione, illegittimo fermo amministrativo

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29653 del 14 novembre 2019, ha infatti dichiarato illegittimi i fermi amministrativi legati alle cartelle esattoriali di bollo auto e multe stradali non pagate.

Questo vale per tutte le cartelle esattoriali di importo inferiore ai 1.000 euro che siano state iscritte al ruolo in un periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate non potrà pretendere il pagamento delle cartelle di importo inferiore a 1.000 euro e risalenti al suddetto decennio. Chi in quegli anni non ha pagato il bollo auto e/o le infrazioni stradali potrà dunque godere del condono delle sanzioni pecuniarie. Ciò a condizione che il singolo importo delle cartelle esattoriali sia inferiore a 1.000 euro.

Bollo auto e multe rottamazione ter annulla cartelle sotto i 1.000 euro

La Corte di Cassazione, con questa sentenza risalente ad un anno fa, ha recepito quanto previsto dalla “rottamazione ter”.

Si tratta della definizione agevolata contenuta nella legge n.136 del 2018, entrata in vigore il 19 dicembre 2019, con la quale è stato convertito il decreto legge n. 119 del 2018.

Come è noto, la Definizione agevolata prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Sempre il decreto 119 del 2018 prevede che per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La sentenza della Cassazione del 14 novembre 2019, si innesta proprio su quanto previsto dall’articolo 4 del DL 119 dl 2018 che recita quanto segue:

I debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.

Bollo auto: la sentenza della Suprema Corte

Rifacendosi quindi a tale norma, con l’ordinanza n. 29653 del 14 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha definito l’applicabilità al bollo auto dello stralcio dei debiti fino alla somma di 1.000 euro affidati agli agenti di riscossione.

Già alla fine del mese precedente, con l’ordinanza n. 28072 del 31 ottobre 2019, la Suprema Corte di Cassazione aveva stabilito la cessazione della materia del contendere in relazione alla contestazione delle cartelle di pagamento affidate agli agenti di riscossione dal 2000 al 2010.

Nelle suddette cartelle rientrano anche quelle relative al bollo auto e alle multe stradali non pagate, a patto che il valore di ognuna sia inferiore ai 1.000 euro.

 

 

 

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