Roma – Come noto il prossimo 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020. La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili. Attenzione: A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in alcuni casi la
seconda rata non deve essere versata.
Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n.
126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità
abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il 16 giugno 2020 è stata versata la prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2020.
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:
• il modello F24;
• apposito bollettino di c/c postale;
• la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
Esenzioni al versamento della seconda rata IMU
Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia,
non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli
immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.
Il Decreto Agosto
L’art. 78 del “Decreto Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che la seconda
rata IMU 2020 non deve essere versata per:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, immobili degli
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle
colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti
attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o
manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici,
teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri
e sale per concerti e spettacoli l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da
738 a 783, della legge n. 160/2019, non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di
quest’ultima previsione è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.
Si ricorda che il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto anche l’esenzione dalla prima
rata IMU per gli immobili del settore turistico sopra indicati alla lettera a) e b).
Il Decreto Ristori e il Decreto Ristori-bis
Alla luce delle nuove restrizioni imposte ad alcune attività commerciali, sono stati recentemente
emanati due nuovi decreti a distanza di pochi giorni uno dall’altro.
Questi due decreti contengono ulteriori esenzioni al versamento della seconda rata IMU 2020
per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle misure di
sospensione o di limitazione dell’esercizio a seguito del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
L’art. 9 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) ha previsto infatti che, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sono esonerati dall’imposta gli
immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di
cui all’allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto Ristori-bis”
(alleghiamo la tabella in calce alla lettera).
Inoltre, l’art. 5 del citato “Decreto Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un ulteriore
elenco di attività, all’allegato 2 del Decreto i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei casi in cui il proprietario dell’immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse”, individuate dall’art. 3 del
D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto Ristori-bis”.
Le disposizioni si sono succedute ma non si sovrappongono, anzi è stata ampliata la platea dei
soggetti beneficiari.
Le esenzioni previste dall’art. 78 D.L. n. 104/2020, convertito in legge n.
126/2020, relative a:
• immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali (lettera a));
• immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti
attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o
manifestazioni (lettera c));
che non richiedono coincidenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività,
continuano ad applicarsi secondo la vecchia regola, indipendentemente dal fatto che le
stesse siano incluse anche nella tabella allegata al “Decreto Ristori” e che la novella
legislativa richieda l’immedesimazione tra proprietario e gestore.
Occorre quindi individuare secondo diversi criteri – quali ubicazione dell’immobile, attività esercitata e corrispondenza tra proprietario e gestore dell’attività – se sia possibile godere della cancellazione della seconda rata IMU 2020.