Roma – Può fruire del bonus locazioni la società con diminuzione del fatturato che ha corrisposto il canone di locazione attraverso l’escussione da parte della società locatrice della fideiussione bancaria, inserita in un’apposita clausola del contratto. È quanto chiarito con la risposta n. 185 del 17 marzo 2021 dell’Agenzia Entrate.
Il caso in esame è stato evidenziato in una ricerca del team Studio Legale Antonaci e si caratterizza per la costituzione della garanzia fideiussoria che prevede, cioè, l’assunzione da parte di un soggetto terzo di un obbligo personale e accessorio all’obbligazione del debitore principale. L’escussione della garanzia, secondo le previsioni dell’articolo 1949 del codice civile, comporta il subentro del fideiussore nelle ragioni del creditore, che gli permetterà di agire nei confronti del debitore negli stessi termini in cui poteva agire il creditore (cosiddetta surrogazione del fideiussore).
L’escussione della fideiussione, avendo la funzione di garantire il pagamento dei canoni di locazione, si può ritenere una modalità di versamento dell’affitto stesso che fa sorgere la spettanza del credito in capo alla società istante, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti.
Riguardo al secondo quesito, volto ad appurare se, nel caso di specie, si debba applicare il concetto di impresa in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 29 giugno 2020, secondo cui gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, “purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”, l’Agenzia precisa che la qualificazione di impresa in difficoltà ai sensi della citata Comunicazione Ue, configurando una richiesta di parere tecnico, esula dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell’ambito operativo di altre amministrazioni.
Con la risposta a una seconda istanza di interpello, la n. 186 del 17 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce che può fruire del credito d’imposta locazioni l’esercente che, pur non avendo subìto una diminuzione del fatturato, ha la sede dell’attività in un comune in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nel caso in esame a Rimini.
La precisazione dell’Agenzia è stata fornita sulla base di una norma inserita nel Dl “Rilancio” (articolo 28, comma 5, Dl n. 34/2020), secondo la quale “Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (i.e. diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 10 gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.
Di conseguenza, nel presupposto che il comune di Rimini, presso cui è svolta l’attività dell’istante, risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso e che lo stato di emergenza sia ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè al 31 gennaio 2020 (delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020), l’Agenzia ritiene che l’istante possa fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione versati nel 2020, a prescindere dalla riduzione di fatturato, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.