Con il Dl sostegni arriva la sanatoria per gli “avvisi bonari”

Roma –  E’ dunque in arrivo la sanatoria per gli avvisi bonari che riguarda oltre la metà delle partite Iva. Il 54% degli autonomi risponde infatti ai due requisiti per la sanatoria prevista dal nuovo decreto Sostegni (dl 41/2021, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 70) ossia ricevere una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle entrate e aver subito nel corso del 2020 un calo del fatturato maggiore uguale al 30%.

Da una indagine approfondita risulta che le sanzioni per omesso o tardivo versamento che non sarebbero riscosse per effetto della definizione agevolata per un importo ammontante a 205 milioni di euro.

I REQUISITI:

Dal canto suo l’articolo 5 del decreto 41 prevede una definizione agevolata dei controlli automatizzati per le dichiarazioni relativi al periodo di imposta 2017 e 2018. Per accedere alla misura bisogna essere titolari di partita Iva, che risulti alla data di entrata in vigore del decreto, eD aver quindi subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto a quello dell’anno precedente.

Tale valore deve però essere risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione, si deve tenere in considerazione, invece,  l’ammontare dei ricavi e/o compensi che emergono dalle dichiarazioni dei redditi del periodo di imposta 2020.

La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità. Si tratta in sostanza delle comunicazioni che l’Agenzia delle entrate, per il periodo d’imposta 2017 ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non ha inviato, a causa sospensione termini per l’emergenza covid, e quelle per il periodo d’imposta 2018 che il fisco dovrà elaborare entro il 31 dicembre del corrente anno.

LA PROCEDURA:

La procedura di pagamento, in caso di adesione, è quella relativa versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle scadenze, la definizione non produce però effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione ordinarie.

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