Roma – Con il “Decreto Sostegni” il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 19 marzo le tanto attese misure a sostegno delle attività chiamate ad affrontare l’emergenza economica derivante dalle chiusure imposte dalla pandemia. Si richiamano, in sintesi, le principali novità introdotte.
Contributo a fondo perduto
E’ riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 come prevede l’art. 1 (commi da 1 a 9), ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. I soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa al fine del calcolo della media mensile.
Per i soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1° gennaio 2019 il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto, ed infatti il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:
– 1.000 euro per le persone fisiche;
– 2.000 euro per i soggetti diversi.
Fermo restando che l’importo massimo spettante non supererà in ogni caso l’importo di € 150.000,00, l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
– 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
– 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
– 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
– 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
– 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Si potrà scegliere – irrevocabilmente – se beneficiare del contributo tramite erogazione di bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
La domanda per ottenere il contributo potrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità operative saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dal beneficio:
– i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
– i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
– gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
– gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Abrogazione dei contributi per le attività con sede in centri commerciali
Vengono abrogate le previsioni dell’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande
Registri Iva precompilati
Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni con santuari religiosi
Si limita il contributo a fondo perduto in favore delle “Città Santuario” di cui all’art. 59, comma 1, lettera a), del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Aiuti di Stato
Con i commi da 13 a 17 si consente di fruire di alcune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, anche sulla base della Sezione 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato qualora ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) non sono sufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.
In particolare, la predetta possibilità di scegliere se applicare la Sezione 3.1 o la Sezione 3.12è prevista per:
– l’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) – Cancellazione del versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020;
– l’art. 25 del decreto Rilancio, gli artt. 1, 1-bis, 1-ter del decreto Ristori (D.L. 137/2020), l’art. 2 del decreto Natale (D.L. 172/2020) e i commi da 1 a 9 dell’art. 1 dello stesso decreto Sostegni – Contributi a fondo perduto;
– l’art. 28 del decreto Rilancio, gli artt. 8 e 8-bis del decreto Ristori e l’articolo 2-bis del decreto Natale – Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
– l’art. 120 del decreto Rilancio – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
– l’art. 129-bis del decreto Rilancio – Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
– l’art. 177 del decreto Rilancio, i commi 1 e 3 dell’art. 78 del decreto Agosto (D.L. 104/2020), gli artt. 9, 9-bis, 9-ter, comma 1 del decreto Ristori, l’art. 1, commi da 599 a 602 della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) – Esenzioni dall’IMU.
È demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di definire le modalità attuative.
Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici
Viene istituito un Fondo, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione
Il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione viene esteso al 30 aprile (termine prima fissato al 28 febbraio), per cui i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).
Rottamazione ter e saldo e stralcio
Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.
Pignoramenti su stipendi e pensioni
Con il comma 2 dell’art. 4 si differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione (disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Annullamento dei carichi
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.
Allerta IVA del Fisco
Il comma 14 sempre dell’art. 5 differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019). Per effetto dalla modifica, l’obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorrerà dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (fissata al prossimo 1° settembre 2021), anziché dall’anno d’imposta successivo.
Riduzione canone Rai
Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro. Un’indennità è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma. È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.
Proroga CIG
L’art. 8 proroga la cassa integrazione Covid-19. In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:
– fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
– fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 8).
Esonero contributivo per le filiere agricole
L’art. 19 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021
Blocco licenziamenti
Al comma 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:
– fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
– fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.
Il divieto di licenziamento non si applica:
– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
– dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
– nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.