Roma – Con l’articolo 30, il decreto “Sostegni”, con l’intento di dare ancora un po’ di respiro alle attività turistiche, ha previsto la proroga di alcune disposizioni concernenti l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi pubblici, previste dalla legge di bilancio per il 2020 e ancora necessarie.
In particolare il comma 1, lettera a), dell’articolo 30, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dalla pandemia, prevede la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti e del canone di cui ai commi 837 e seguenti della legge n. 160/2019.
Tale legge, infatti, prevede, al comma 816 e seguenti, che a decorrere dal 2021, i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
La stessa legge prevede, al comma 837 e seguenti, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
La proroga dell’esenzione dal pagamento del canone, già prevista dall’articolo 9-ter, del decreto legge n. 137/2020, per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021, è pertanto estesa al prossimo 30 giugno. L’esenzione vale per le imprese di pubblico esercizio (articolo 5, legge n. 287/1991) e quelle di commercio (Dlgs n. 114/1998) titolari delle concessioni o autorizzazioni sopra descritte.
Il comma 1, lettera b) dell’articolo 30, inoltre, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, proroga ulteriormente dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 le modalità di presentazione delle domande di concessioni da parte degli interessati.
Nello specifico, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio dell’ente locale, mediante allegazione della sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo, a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021.
Diversamente, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali (Dlgs n. 42/2004), in relazione alle domanda presentate entro il 30 giugno.
Continuando a scorrere l’articolo 30, infine, il comma 1, lettera c) prevede che, per ristorare gli enti locali dal mancato gettito derivante dalla proroga del periodo di esenzione dal versamento del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per le aree pubbliche destinate a mercati, la dotazione del Fondo istituito nello strato di previsione del ministero dell’Interno è innalzata a 165 milioni di euro. Tali somme sono ripartite con uno o più decreti del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021.