Roma – Con una recente risoluzione il fisco chiarisce che è possibile fruire del Superbonus (articolo 119 del Dl n. 34/2020, il “Rilancio”) anche in caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva a eventi sismici, ma solo in relazione alle spese agevolabili eccedenti il contributo concesso. In continuità con quanto già chiarito con la risposta n. 61/2019 a un’istanza di interpello e confermato successivamente con altri documenti di prassi.
All’epoca, con la richiamata risposta, l’amministrazione aveva precisato che il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non sbarrava la strada alla fruizione del sismabonus per interventi successivi, volti alla riduzione del rischio sismico, sullo stesso edificio. Questo nonostante la previsione di non cumulabilità tra le detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici – quelle regolate dalla legge di bilancio per il 2017 – e “le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”, e in considerazione della diversa finalità dei lavori. Infatti, il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino degli edifici danneggiati o distrutti dall’evento sismico, mentre il sismabonus è connesso alla realizzazione di opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, riconoscendo un generale principio di compatibilità tra i detti contributi e le agevolazioni fiscali.
Un ragionamento anche sostenuto da un’ordinanza, la n. 60/2018, emanata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016, che aveva espressamente riconosciuto la fruibilità del sismabonus per le spese relative a interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, eccedenti il contributo erogato per la ricostruzione privata nei territori interessati dai terremoti del 2016 e 2017. In considerazione di tale ordinanza l’Agenzia aveva concluso che, se la cumulabilità non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, non può essere preclusa per i contributi erogati negli anni 2009-2010.
Il principio enunciato, in ordine alla possibilità di fruire delle detrazioni solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi di ordinanze commissariali, per l’amministrazione è coerente con quello generalmente applicabile in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda, in base al quale la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.
Al riguardo, l’Agenzia richiama, tra l’altro, la propria circolare n. 19/2020 in cui è stato confermato che in caso di erogazione di contributi e sovvenzioni, le somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante proprio in quanto, ai fini dell’agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico, e le ordinanze del Commissario straordinario del Governo nn. 108 e 111 del 2020 sempre in tema di Superbonus.
Tanto e altro riepilogato, la risoluzione in esame, in merito ai rapporti tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, precisa che queste ultime si applicano:
– a fronte dello stesso intervento, solo alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso
– nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento degli stessi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione, riconducibili a interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr n. 380/2001).
Ciò comporta che è possibile fruire del sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva a eventi sismici quale, ad esempio, quello del 23 novembre 1980.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che, come le agevolazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il Superbonus, si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal proposito, ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo quelle per le opere di completamento. Per esempio, se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (come la tinteggiatura) che, se non correlate all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.
Anche ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle detrazioni occorre considerare solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico; pertanto, nel caso di contributi ricevuti occorre considerare per ciascun intervento, solo le spese eccedenti i predetti contributi.