Roma – Niente prima rata dell’Imu per gli operatori con calo di fatturato di almeno il 30%; contributo di 1.000 euro per chi ha preso la partita Iva nel 2018 e ha avviato l’attività nell’anno successivo; ok alla compensazione straordinaria anche nel 2021 tra cartelle esattoriali e crediti verso le pubbliche amministrazioni; adempimenti sospesi per 30 giorni se il professionista si ammala di Covid; prorogati i termini di versamento dell’Irap non assolta a causa dell’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto Rilancio” e quelli del Preu sugli apparecchi da intrattenimento; confermato per il 2021 il raddoppio dei fringe benefit aziendali; rivalutazione anche nel bilancio 2021 dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ma ai soli fini civilistici; esenzione per l’intero anno dal canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici dovuto da ristoranti, bar e venditori ambulanti; completamente azzerato, per il 2021, il canone Rai speciale a carico delle strutture ricettive e degli esercizi per la somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.
Sono alcune delle new entry arrivate durante l’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto “Sostegni”
Nello schema seguente riportiamo una sintesi delle principali modifiche approvate da Senato e Camera. Per una visione complessiva delle misure fiscali contenute nel Dl sostegni:
Art. 01 (nuovo) Proroga del versamento dell’Irap |
Differito di cinque mesi, dal 30 aprile al 30 settembre 2021, il termine per regolarizzare, senza sanzioni e interessi, l’Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero contenute nel decreto “Rilancio” a favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro (articolo 24, Dl n. 34/2020), ossia in violazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. La proroga era stata annunciata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. La scadenza per adempiere (articolo 42-bis, comma 5, Dl n. 104/2020), originariamente fissata al 30 novembre 2020, era stata fatta slittare al 30 aprile 2021 dal decreto “Ristori” (articolo 13-quinquies, comma 6, Dl n. 137/2020). |
Art. 1 (modificato) Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata Iva |
Apportati piccoli ritocchi alla disciplina del contributo a fondo perduto spettante ai titolari di partita Iva che producono reddito agrario oppure svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, qualora nel 2020 abbiano avuto un ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019 – l’indennizzo in questione non può essere pignorato (comma 5-bis – nuovo) – in relazione al contributo per le attività economiche e commerciali nei centri storici (articolo 59, comma 1, lettera a), Dl n. 104/2020), che il decreto “Sostegni”, nel testo originario, ha circoscritto ai comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti ove sono situati santuari religiosi e che, secondo le ultime rilevazioni statistiche, hanno registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti, viene abolito il requisito del numero di abitanti per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (comma 11). Prorogata al 2021 l’efficacia della norma, originariamente disposta per il solo 2014 e poi ripetutamente confermata, che consente la compensazione di debiti tributari con crediti commerciali maturati verso le pubbliche amministrazioni per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali (articolo 12, comma 7-bis, Dl n. 145/2013). Deve trattarsi di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, certificati attraverso l’apposita piattaforma. L’opportunità riguarda le somme relative ai carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020 (comma 17-bis – nuovo). |
Art. 1-bis (nuovo) Modifica all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 |
Estesa l’applicabilità della disposizione contenuta nel decreto “Agosto” in base alla quale le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (articolo 110, Dl n. 104/2020), provvedendovi nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo (2020). La modifica apportata consente di eseguire la rivalutazione anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo (2021). In tale ipotesi, però, l’operazione può riguardare esclusivamente i beni non rivalutati nel bilancio precedente e ha effetti soltanto ai fini civilistici, senza vantaggi fiscali; infatti, non è consentito affrancare il saldo attivo né avvalersi del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. |
Art. 1-ter (nuovo) Contributo a fondo perduto per le start-up |
Istituito, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti titolari di reddito d’impresa che hanno preso la partita Iva nel 2018 ma – come risulta dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – hanno iniziato l’attività nel 2019 e che non hanno diritto all’indennizzo previsto per la generalità degli operatori economici (articolo 1 del Dl n. 41/2021) in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Alla misura di sostegno per le start-up, che spetta nella misura massima di 1.000 euro, si applicano le disposizioni del citato articolo 1 disciplinanti l’“ordinario” contributo per titolari di reddito agrario ed esercenti attività d’impresa, arte o professione. Un decreto Mef dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione della norma, anche ai fini del rispetto del tetto di risorse finanziarie disponibili, fissato in 20 milioni di euro. |
Art. 5 (modificato) Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da Covid-19 |
Modificando la norma che, nell’ambito degli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante (articolo 15, comma 7, Dlgs n. 14/2019), viene previsto che, per gli altri creditori pubblici qualificati (Inps e Agente della riscossione), l’obbligo scatti dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice, che il decreto “Liquidità” (articolo 5, Dl n. 23/2020) ha differito al 1° settembre 2021 (comma 14).
Modificate le modalità con cui le imprese costruttrici o importatrici rientrano del contributo per l’acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi rimborsato al venditore, come disposto dalla disciplina agevolativa dettata dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 1057 a 1064, legge n. 145/2018). Le somme saranno recuperabili sotto forma di credito d’imposta, sfruttabile in compensazione tramite modello F24, da presentare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e senza applicazione dei vigenti limiti in materia di utilizzo dei crediti (articolo 34, legge 388/2000 e articolo 1, comma 53, legge 244/2007). Le disposizioni attuative arriveranno con un provvedimento delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Sostegni” (commi 15-bis e 15-ter – nuovi). I soggetti tenuti al pagamento dell’accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione nonché dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (articoli 39-bis, 39-ter, 39-terdecies, 62-quater e 62-quinquies, Dlgs 504/1995 – Testo unico accise), fermo restando l’obbligo di rendicontazione nei termini di legge, potranno versare gli importi dovuti per il prossimo mese di giugno entro il 30 novembre 2021, con l’aggiunta degli interessi legali calcolati giorno per giorno (comma 22-bis – nuovo). |
Art. 5-bis (nuovo) Norma di interpretazione autentica dell’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 |
Fornita l’interpretazione autentica, quindi con efficacia retroattiva, della norma del decreto “Liquidità” che consente a imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (articolo 6-bis, Dl n. 23/2020): l’operazione è possibile anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente (articolo 102, comma 8, Tuir). |
Art. 6 (modificato) Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del canone Rai |
Completamente azzerato, per l’anno 2021, il canone di abbonamento alle radioaudizioni dovuto dalle strutture ricettive e quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore (“canone Rai speciale”- articolo 27, regio decreto legge n. 246/1938). La somma eventualmente già versata prima dell’entrata in vigore della norma è restituita al 100% sotto forma di credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile. Originariamente, invece, il decreto “Sostegni” aveva previsto una riduzione del canone nella misura del 30%; parallelamente, anche il credito d’imposta riconosciuto a chi avesse già adempiuto era pari al 30% di quanto versato (commi 5-7). |
Art. 6-bis (nuovo) Calcolo dell’Iva ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica |
Intervenendo sulla disposizione del decreto “Rilancio” che disciplina il “Superbonus” (articolo 119, Dl n. 34/2020), ossia la detrazione del 110% delle spese per specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, viene stabilito che, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente, rientra tra i costi che concorrono al computo dell’importo complessivo di spesa ammesso all’agevolazione pure l’Iva non detraibile (articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, Dpr n. 633/1972), anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini dell’incentivo. La novità riguarda i soggetti passivi dell’imposta ammessi alla fruizione del “Superbonus”: Istituti autonomi case popolari ed enti aventi le stesse finalità sociali, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, associazioni e società sportive dilettantistiche. |
Art. 6-quinquies (nuovo) Misure per l’incentivazione del welfare aziendale |
È esteso anche al periodo d’imposta 2021 l’ambito temporale di applicazione della disposizione contenuta nel decreto “Agosto” (articolo 112, Dl n. 104/2020) che, limitatamente al 2020, ha raddoppiato – da 258,23 a 516,46 euro – l’importo dei fringe benefit aziendali, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (articolo 51, comma 3, Tuir). |
Art. 6-sexies (nuovo) Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria |
Ai contribuenti in possesso dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 (ossia che sono titolari di partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021, producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione, non hanno superato nel 2019 la soglia di 10 milioni di euro di ricavi o compensi, nel 2020 hanno avuto un ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dell’anno precedente) è riconosciuta anche l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’Imu 2021 dovuta in relazione agli immobili posseduti. L’agevolazione spetta soltanto per gli immobili nei quali i soggetti passivi sono anche gestori delle attività che vi sono esercitate. La fruizione del beneficio deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione europea in materia di aiuto di Stato durante l’emergenza Covid. |
Art. 6-septies (nuovo) Canoni di locazione non percepiti |
Estesa ai contratti di locazione stipulati prima del 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto “Crescita” (articolo 3-quinquies, Dl n. 34/2019), in virtù della quale gli affitti per immobili a uso abitativo non incassati sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile, non più dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto (come era precedentemente stabilito dalle regole generali sull’imputazione dei redditi fondiari – articolo 26, Tuir), ma provandone la mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. Tuttavia, la portata della disposizione innovativa introdotta dal “decreto Crescita” era limitata ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020; per i precedenti, continuava ad applicarsi la regola secondo cui, a fronte delle imposte versate sui canoni non percepiti (come accertato nell’ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità), spettava un credito d’imposta di pari ammontare. Tale limitazione temporale viene ora cancellata. O, per meglio dire, sostituita dalla previsione che le disposizioni del citato articolo 26 del Tuir (come modificato dal decreto “Crescita”) hanno effetto per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, quindi riferibili anche a contratti stipulati precedentemente. |
Art. 6-octies (nuovo) Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico |
Differiti i termini di versamento del prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot (articolo 110, comma 6, lettere a) e b), regio decreto n. 773/1931) e del relativo canone concessorio, in particolare della restante quota del quinto bimestre 2020. Per tale periodo, il decreto “Ristori-quater” aveva fissato il versamento del 20% entro il 18 dicembre 2020, con frazionamento delle restanti somme in rate mensili di pari importo (maggiorate degli interessi legali calcolati giorno per giorno), l’ultima delle quali con scadenza 30 giugno 2021 (articolo 5, Dl n. 157/2020). Per le rate quarta, quinta e sesta, già calendarizzate per il 30 aprile, il 31 maggio e il 30 giugno 2021, la scadenza viene ora spostata, rispettivamente, al 29 ottobre, al 30 novembre e al 15 dicembre 2021. |
Art. 10-bis (nuovo) Esenzione dall’imposta di bollo |
L’esenzione dall’imposta di bollo vigente in materia di contratti (articolo 25, tabella allegata al Dpr n. 642/1972) è estesa, per il 2021, alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento organizzati, in favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (articolo 18, legge n. 196/1997). |
Art. 22-bis (nuovo) Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio |
A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni”, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze ovvero il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento del professionista per motivi connessi all’infezione da coronavirus (ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena con sorveglianza attiva), non comporta decadenza, non costituisce inadempimento verso la pubblica amministrazione e non produce effetti nei confronti né del professionista né del suo cliente, a condizione che tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. In queste ipotesi, la sospensione del termine per adempiere opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione, momento che si individua nella data di dimissione dalla struttura sanitaria o in quella di conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena. Finito il periodo di sospensione, il professionista ha ulteriori 7 giorni di tempo per procedere all’adempimento (di fatto, quindi, dalla data di cessazione dell’impedimento, i giorni a disposizione per provvedere sono 37), potendo anche allegare contestualmente il certificato attestante la decorrenza della sospensione. |
Art. 25 (modificato) Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi |
Nell’ambito della norma che, per l’anno 2021, istituisce un fondo ad hoc allo scopo di ristorare i Comuni della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno determinata dalle misure di contenimento del Covid-19, viene introdotto un nuovo comma 3-bis, secondo cui la prescritta dichiarazione cumulativa in materia di imposta di soggiorno e di contributo di soggiorno, che il gestore della struttura ricettiva è tenuto a presentare in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (articolo 4, comma 1-ter, Dlgs n. 23/2011), per l’anno d’imposta 2020 andrà presentata unitamente a quella relativa all’anno d’imposta 2021. |
Art. 30 (modificato) Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga |
Estese fino a tutto il 2021 le esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici disposte a seguito del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e per favorire la ripresa delle attività turistiche (articolo 9-ter, commi 2 e 3, Dl n. 137/2020), che il decreto “Sostegni”, nel testo originario, aveva già prorogato al 30 giugno. Si tratta, nel dettaglio, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge n. 160/2019), dovuto dalle imprese di pubblico esercizio come le attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande per le occupazioni con tavolini, e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, comma 837 e seguenti, legge n. 160/2019), dovuto, ad esempio, dai venditori ambulanti per l’attività mercatale (commi 1-2). |
Art. 36-bis (nuovo) Sostegno alla cultura |
Istituto un credito d’imposta per le imprese svolgenti attività teatrali e spettacoli dal vivo che nel 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019. Il bonus è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di quelle attività, anche in caso di utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Spetta anche a chi ha beneficiato di altri finanziamenti previsti dal Fondo unico per lo spettacolo ed è sfruttabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa oppure in compensazione tramite F24, senza applicazione dei limiti previsti in materia di utilizzo dei crediti (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007, e articolo 34, legge n. 388/2000). Non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir). Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Sostegni”, definirà i criteri e le modalità di attuazione, anche per rispettare il tetto di risorse stanziate (10 milioni di euro). La fruizione dell’agevolazione deve avvenire tenendo conto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” della Commissione europea. |