Roma – E’ disponibile un nuovo bonus per i lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici a giugno e luglio 2021. Il decreto sostegni bis ha rinnovato per altre 2 mensilità l’indennità una tantum concessa dal decreto sostegni.
La domanda va presentata all’Inps entro il 31 luglio.
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto imprese, lavoro, giovani, salute) emanato dal Governo, denominato sostegni bis, prevede infatti una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici. Il provvedimento, che introduce nuovi aiuti per lavoratori, famiglie e imprese in risposta all’emergenza epidemiologica da covid, concede, nello specifico, un bonus da 800 euro per i mesi di giugno 2021 e luglio 2021. Dunque, in totale, i beneficiari riceveranno un aiuto economico di 1.600 euro. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ed è erogato dall’Inps.
Hanno dunque diritto al nuovo bonus le seguenti categorie di lavoratori:
- Beneficiari dell’indennità per marzo, aprile e maggio, ovvero del bonus 2.400 euro Inps concesso dal decreto sostegni
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni bis), con almeno 30 giorni di lavoro nello stesso periodo, che non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASpI alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis.
- Lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno lavorato per almeno 30 giornate e cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, non titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASpI alla data di entrata in vigore del decreto
- Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione di settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, e hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione.
- Lavoratori intermittenti che hanno lavorato per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione.
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo che va dal 1° gennaio 20219 e il 26 maggio 2021, privi di un contratto in essere il giorno successivo all’entrata in vigore del decreto sostegni bis, iscritti alla Gestione separata con l’accredito di almeno un contributo mensile, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione.
- Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito superiore a 5.000 euro nel 2019 e partita IVA attiva, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione.
- Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
– essere titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, della durata complessiva di almeno 30 giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis;
– aver avuto uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore nel 2018;
– non essere titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data di entrate in vigore del testo.
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che si trovano in una delle seguenti condizioni:
– hanno versato almeno 30 contributi giornalieri nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, sono privi di pensione e non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione di quello intermittente senza indennità di disponibilità;
– hanno versato almeno 7 contributi giornalieri nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni bis), con reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.
Le indennità concesse per ciascuna categoria di lavoratori non sono cumulabili tra loro. Il nuovo bonus Inps per stagionali, turismo, spettacolo, autonomi e atipici e invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità.
Con ogni probabilità coloro che hanno già beneficiato della precedente misura del bonus da 2.400 euro introdotta dal decreto sostegni non dovranno rifare la domanda, perché il pagamento del nuovo bonus sarà automatico.
Il nuovo bonus stagionali 2021 bis sarà pagato direttamente ai beneficiari, che dovranno indicare le modalità di pagamento al momento della compilazione della domanda online.