Roma – L’atto di messa in comunione di beni immobili da parte di due coniugi, che intendono devolvere ai propri figli in parti uguali gli immobili pre-posseduti da ciascun genitore, ha natura dichiarativa e soggetto all’imposta di registro nella misura dell’1%, ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 413 del 16 giugno 2021 dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda vede protagonisti due coniugi, che si sono rivolti al notaio istante perché intendono disporre dei propri beni in favore dei due figli. La loro intenzione è quella di lasciare i beni di proprietà della madre (compendio A) a un figlio e quelli di proprietà del padre (compendio B) all’altro, tenuto conto che i beni si equivalgono.
Il notaio fa presente che se ciascuno dei genitori redigesse un testamento con il quale nominare unico erede un figlio destinatario esclusivo dei propri beni, non si è certi di poter raggiungere il risultato sperato, perché se, ad esempio, decedesse per primo il padre con devoluzione di tutti i suoi beni in favore di un figlio, l’altro potrebbe prestare acquiescenza alle disposizioni testamentarie e rinunciare all’azione di riduzione che gli spetterebbe in quanto legittimario non menzionato. Tuttavia, alla morte della madre, con devoluzione di tutti i suoi beni in favore dell’altro figlio, non è certo che il primo si comporti come il fratello, potendo egli certamente agire in riduzione per reintegrare la quota a lui riservata dalla legge.
Quindi i due coniugi hanno intenzione di procedere ad un atto di messa in comunione dei beni di proprietà di ciascun coniuge, per diventare comproprietari, in parti uguali, dei beni messi in comunione (compendi A+B), in modo tale che, dopo questo atto, il padre potrebbe assegnare, mediante testamento, la metà del compendio inizialmente di sua esclusiva pertinenza al primo figlio e la metà del compendio inizialmente di esclusiva pertinenza della moglie all’altro figlio, così come potrebbe fare la madre con testamento di identico tenore.
In questo modo, né il primo né il secondo figlio potrebbero impugnare il testamento poiché non verrebbero lesi nella quota di legittima e si raggiungerebbe il risultato auspicato dai genitori.
A parere del notaio istante, che richiama la risposta n. 526/2019, in cui si affermava che “la costituzione della nuova comunione produce effetti analoghi seppur opposti a quelli dell’atto di divisione con conseguente identico trattamento fiscale“, il negozio di unificazione dei due compendi, indispensabile per realizzare le volontà testamentarie dei genitori, concretizza la costituzione di una comunione. Dall’esame degli effetti giuridici dell’atto, ai sensi dell’articolo 20 del Tur, emerge che con il medesimo atto ciascun comunista/conferente diviene titolare – a fronte delle due diverse proprietà conferite all’unica massa – di una quota della nuova comproprietà di valore esattamente corrispondente al valore della proprietà esclusiva pre-posseduta. In tal senso, la costituzione della nuova comunione produce effetti analoghi, seppur opposti, a quelli dell’atto di divisione della comunione.
Fatti tutti i ragionamenti del caso, il notaio istante ritiene che all’atto di messa in comunione dei due compendi immobiliari, attualmente di proprietà esclusiva di ciascun genitore, sia applicabile l’imposta di registro con l’aliquota pari all’1% propria degli atti aventi natura dichiarativa (articolo 3, Tariffa, Parte I del Tur) e ne chiede conferma all’Agenzia.
L’amministrazione finanziaria è d’accordo.
Innanzitutto, rileva che il contratto di costituzione di comunione, che i coniugi intendono stipulare, conferendo i rispettivi compendi immobiliari di uguale valore e divenendo titolari di una quota ideale della massa comune, è espressione della autonomia negoziale delle parti, ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile. L’Agenzia, in linea con il notaio, precisa, con il supporto della giurisprudenza di Cassazione, che con il contratto di comunione, ciascun coniuge, comunista/conferente, diverrebbe titolare – a fronte delle due diverse proprietà conferite all’unica massa – di una quota della nuova comproprietà di valore esattamente corrispondente al valore della proprietà esclusiva pre-posseduta e che la costituzione della suddetta comunione produce effetti analoghi, seppur opposti, a quelli dell’atto di divisione della comunione.
L’Agenzia, perciò, ritiene che l’atto di messa in comunione, avendo effetti pari, ma opposti a quelli del contratto di divisione, ha natura dichiarativa, derivando dal costituirsi una comunione con quote soggettive speculari a quelle proprie dei beni pre-posseduti. Nel caso in esame, la quota di fatto in termini di valore economico corrisponde alla quota di diritto, nel senso che i valori dei due compendi di beni riuniti si equivalgono e che i coniugi assumono la contitolarità, in parti uguali, della massa comune. Pertanto, l’Agenzia riconosce la natura dichiarativa del contratto costitutivo della comunione e il conseguente trattamento fiscale, con applicazione dell’imposta di registro nella misura del 1 per cento.