Pignoramenti, inefficace il verbale se non avviene l’iscrizione a ruolo

Il termine per iscrivere al ruolo il pignoramento immobiliare è di 15 giorni dalla consegna di titolo, precetto e verbale da parte dell’Ufficiale giudiziario (art. 557 c.p.c.)

Ai sensi dell’Art. 557, 2° comma c.p.c.  il creditore deve infatti depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Occorre rammentare che detti termini devono poi essere coordinati con il termine per il deposito dell’istanza di assegnazione o di vendita, così come previsto dall’art. 497 c.p.c., così modificato dal D.L. 83/2015, convertito dalla legge 132/2015.

Va anche evidenziato che l’Art. 497 c.p.c. recante “Cessazione dell’efficacia del pignoramento” trova applicazione quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.

Ne deriva che il termine di quindici o di trenta giorni che decorre da quando l’ufficiale giudiziario riconsegna all’Avvocato il titolo esecutivo, il precetto ed il pignoramento, deve essere coordinato con il termine di cui all’ 497 c.p.c., che va comunque rispettato. Il che significa che, ad esempio, nel caso di un pignoramento presso terzi, può anche essere posticipato il ritiro degli atti presso l’ufficio N.e P., ma non oltre il quarantacinquesimo giorno dall’esecuzione del pignoramento. Ipotesi quest’ultima che richiederebbe l’iscrizione al ruolo contestuale. Superando detto termine il pignoramento perderebbe comunque efficacia anche se non fossero ancora trascorsi i trenta giorni dal ritiro degli atti.

Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione (Art. 164.ter)  a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

 

 

 

 

 

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