Roma- Arrivano le regole per chiedere il rimborso dell’Imu versata a giugno 2021 e non dovuta grazie all’esenzione totale prevista dal decreto “Sostegni-bis” per gli immobili a uso abitativo concessi in locazione con convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione, però, è stata sospesa a causa delle misure eccezionali adottate per l’emergenza Covid-19. A dettare le “istruzioni” il decreto Mef del 30 settembre 2021 in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’agevolazione, prevista dall’articolo 4-ter del Dl n. 73/2021, è pronta per diventare “ufficiale”. Saranno, quindi, in molti a chiedere il rimborso della somma versata, eventualità contemplata dalla norma stessa. L’imposta municipale propria potrà essere recuperata sia se corrisposta soltanto la prima rata sia se saldata per intero in un’unica soluzione.
Destinatarie del beneficio sono le persone fisiche, proprietarie di un’abitazione, concessa in locazione a uso abitativo, che hanno ottenuto, a proprio favore, l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 giugno 2021. L’agevolazione spetta anche in caso di riconoscimento dello sfratto per morosità dopo il 28 febbraio 2020, con esecuzione rinviata fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Hanno diritto al rimborso della prima rata dell’Imu, coloro che hanno effettuato il versamento entro il 16 giugno 2021, e anche coloro che hanno versato l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell’intero importo corrisposto.
Istanza al Comune
La richiesta di rimborso deve essere presentata al Comune competente. Nell’istanza occorre indicare, oltre ai dati identificativi del contribuente e dell’immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:
- il possesso dell’immobile
- la sua concessione in locazione a uso abitativo
- gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successiva al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre
- gli estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’Imu relativa al 2021
- l’importo di cui si chiede il rimborso
- le coordinate bancarie.
Il decreto stabilisce, inoltre, che i beneficiari dovranno attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’Imu 2021 e al rimborso dell’importo versato nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, presentata secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 769, della legge di bilancio 2020 e, quindi, entro il 30 giugno 2022.