Roma 21 Ott 2021 – E’ polemica in ambito politico ma anche imprenditoriale per la rimodulazione del Superbonus causata da una sorta di impatto selettivo. Il credito d’imposta al 90% per il rifacimento ed il restauro delle facciate degli edifici avrebbe vita ormai breve. Tempo massimo 31 dicembre 2021, salvo ripensamenti. Il governo però sembra essere proprio intenzionato a non prorogarlo oltre questa scadenza ab origine.
L’ipotesi di una estensione anche nel 2022 sembrava essere peraltro ormai in dirittura d’arrivo, chiesta a gran voce dalle categorie economiche, ma ieri non rientrava più nel ventaglio delle misure che il governo aveva intenzione di inserire nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) prima e nella legge di bilancio poi.
La proroga al prossimo anno, negata al bonus facciate, riguarderebbe invece altre due agevolazioni “ordinarie” del 50% per il recupero e le ristrutturazioni edilizie semplici e del 65% per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel Superbonus (per esempio gli interventi sulle singole unità immobiliari non “trainati” dal 110%). Negli sconti del 50% per le ristrutturazioni rientreranno dal 1° gennaio (fanno testo i pagamenti effettuati con bonifici) anche gli interventi sulle facciate che non potranno più godere del super sconto.
Sembrano sciolti invece anche i dubbi principali relativi alla proroga del Superbonus per l’efficientamento energetico. Il 110% sarà prorogato al 31 dicembre 2023, come avevano chiesto tutte le forze politiche e il Parlamento a più riprese con diverse risoluzioni. Non sarà, però, una proroga piena, bensì una proroga selettiva, limitata ai condomini e agli Istituti autonomi case popolari (o equivalenti). Saranno escluse dal rinnovo le villette e le altre tipologie di immobili che potranno godere del beneficio soltanto fino al 2022: gli edifici unifamiliari e quelli composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate.
Per queste tipologie, per altro, bisogna ancora capire se sarà prevista un’estensione piena del beneficio fiscale al 2022 o se la norma resterà come è oggi, vale a dire con il termine fissato al 30 giugno 2022 e la possibilità di usufruire degli sconti fino al 31 dicembre 2022 soltanto per completare l’intervento e soltanto se nei primi sei mesi si è raggiunto almeno il livello del 60% rispetto ai lavori previsti.