Roma – Sono state delineate le misure attuative sull’erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1-ter del decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021) a favore degli operatori economici che nonostante abbiano subito dei danni dall’emergenza Covid-19, non possedevano i requisiti necessari per l’accesso al precedente contributo previsto dall’articolo 1 del decreto “Sostegni”. La finestra per le istanze telematiche va da oggi, 9 novembre al 9 dicembre 2021. Il beneficiari del contributo, che in ogni caso non può superare i 1.000 euro, possono scegliere l’accredito diretto sul conto corrente oppure optare per il credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Di cosa si tratta
Il contributo a fondo perduto “start-up” è destinato ai soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività d’impresa – come da risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – è iniziata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
Possono presentare l’istanza al nuovo contributo i soggetti che non hanno potuto ottenere il contributo Sostegni in quanto privi del requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 e l’analogo valore dell’anno 2020.
Ulteriore requisito previsto è l’aver conseguito ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni”) non superiori a 10 milioni di euro.
Il contributo “start-up” spettante a ogni beneficiario ammonta a 1.000 euro. Le risorse finanziarie messe in campo ammontano a 20 milioni di euro e pertanto, qualora l’importo complessivo dei contributi richiesti fosse superiore allo stanziamento, l’erogazione avverrà con riparto proporzionale.
Il provvedimento appena varato fissa la finestra di presentazione dell’istanza telematica per la richiesta del contributo “start-up” nei 30 giorni compresi tra il 9 novembre e il 9 dicembre 2021.
Il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell’importo spettante: l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante il modello F24.
Il modello per l’istanza
Allegati al provvedimento il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione.
Oltre ai dati identificativi del richiedente, il modello prevede la sezione dedicata ai requisiti necessari per accedere al contributo, dove il richiedente deve indicare di non essere un soggetto escluso (soggetti che hanno cessato la partita Iva, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione), di aver conseguito ricavi 2019 in misura non superiore a 10 milioni di euro, di essere un soggetto a cui non spetta il contributo Sostegni per assenza del calo minimo del 30% del fatturato e di aver attivato la partita Iva nel 2018 con inizio dell’attività nel 2019.
Il contributo “start-up” è ascrivibile alla sezione degli aiuti di Stato “3.1 – Aiuti di importo limitato” e per vincolo comunitario l’erogazione deve avvenire nel rispetto delle regole del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni); il modello contiene quindi le sezioni dedicate alla verifica del mancato superamento dei limiti massimi di aiuti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12.
A tal fine, il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, la condizione che emerge dalla verifica di mancato superamento dei limiti massimi, l’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente (quadro A) e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).
Nel caso in cui con la richiesta del cfp “start-up” si verifichi il superamento dell’importo massimo previsto per la sezione 3.1, nell’istanza il richiedente deve indicare il minor importo di contributo richiesto, rideterminato al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.
Il modello di istanza si chiude con la scelta della modalità di erogazione del contributo e, in caso di scelta per l’accredito in conto corrente, con l’indicazione dell’Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale intestato al richiedente.
La presentazione dell’istanza
Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, gli operatori economici possono avvalersi degli intermediari già delegati
La trasmissione telematica delle istanze, possibile dal 9 novembre 2021 e fino al 9 dicembre 2021, può avvenire esclusivamente mediante l’apposita procedura web
In caso di errore commesso nei dati indicati sull’istanza presentata, il contribuente può presentare una nuova istanza sostitutiva entro il termine del 9 dicembre 2021. Entro la stessa data è possibile inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.
Controllo delle istanze ed erogazione del contributo
Il provvedimento illustra le modalità di elaborazione e controllo delle istanze da parte dell’Agenzia. Inizialmente, dopo la presentazione dell’istanza, vengono eseguiti dei controlli “formali” che terminano con il rilascio della ricevuta di presa in carico.
Successivamente al 9 dicembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle istanze, segue una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati nell’istanza con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria. Attraverso un accordo con Unioncamere, viene verificato il requisito dell’inizio dell’attività nel corso dell’anno 2019 in base ai dati presenti sul Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Se l’importo complessivo dei contributi richiesti con tutte le istanze validamente elaborate risulterà superiore ai fondi stanziati, l’Agenzia determinerà la percentuale di ripartizione proporzionale e procederà alla conseguente emissione dei mandati di pagamento e al riconoscimento dei crediti d’imposta.
Ogni fase del processo può essere monitorata dal contribuente attraverso la consultazione delle ricevute all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia e attraverso la consultazione dell’esito all’interno della sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi”.
Infine, il provvedimento illustra i controlli che possono essere svolti successivamente all’erogazione e fornisce le modalità operative per l’eventuale restituzione del contributo ottenuto e non spettante.