Roma – Secondo i giudici comunitari l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che le spese percepite dal gestore di parcheggi privati nel caso in cui gli automobilisti non rispettino le condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e quindi assoggettata a Iva. Questo il principio espresso con la sentenza della Corte Ue, causa C 90/2020, depositata ieri, 20 gennaio 2022.
La fattispecie e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in commento verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società che svolge l’attività di gestione dei parcheggi su terreni privati, in accordo con i proprietari di tali terreni, alla amministrazione finanziaria danese in relazione all’assoggettamento a Iva delle spese di controllo percepite da tale società in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi, situati su terreni privati, gestiti dalla stessa.
Nell’ambito della sua attività, la società fissa le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi da essa gestiti, come quelle relative alla tariffazione e alla durata massima della sosta.
All’ingresso di ognuno dei i parcheggi si trova un cartello che indica, da un lato, che la zona di parcheggio è gestita in conformità alle norme di diritto privato e, dall’altro, che la violazione della normativa può comportare la riscossione di spese di controllo.
La società esercita un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva Iva, ed è soggetta all’Iva a titolo del pagamento delle spese di parcheggio effettuato conformemente alle norme di quest’ultimo. Tuttavia, essa contesta di esserne debitrice con riferimento alle spese di controllo.
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, la seguente questione, con cui si chiede in sostanza se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, debba essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, debbano essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e soggetta ,in quanto tale a Iva.
Le valutazioni della Corte Ue
La Corte Ue osserva, come premessa generale, che una prestazione di servizi viene effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, soltanto allorché tra il prestatore e il destinatario intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni e, in tale contesto, il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo di un servizio individualizzabile fornito al destinatario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto.
Nel caso di specie, la sosta in uno stallo determinato, situato in uno dei parcheggi gestiti dalla società fa sorgere un rapporto giuridico tra tale società, in quanto prestatrice di servizi e incaricata della gestione del parcheggio, e l’automobilista che ha utilizzato tale stallo.
Da quanto dichiarato, nell’ambito di tale rapporto giuridico, le parti beneficiano di diritti e assumono obblighi, in linea con le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi considerati, tra i quali figurano, in particolare, la messa a disposizione, da parte della società, di uno stallo di parcheggio e l’obbligo per l’automobilista interessato di pagare, oltre alle tariffe di parcheggio, eventualmente, in caso di inosservanza di tali condizioni generali, l’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare.
Pertanto, in tale contesto, per quanto riguarda, da un lato, la condizione relativa all’esistenza di prestazioni reciproche, risulta che tale condizione è soddisfatta. Infatti, il pagamento delle tariffe di parcheggio, nonché, eventualmente, dell’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, costituisce il corrispettivo della messa a disposizione di uno stallo di parcheggio.
Con riferimento alla condizione che richiede che il compenso ricevuto dal prestatore di servizi costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al destinatario, la Corte osserva che l’automobilista che paga tali spese di controllo ha fruito di uno stallo o di una zona di parcheggio e che l’importo di tali spese di controllo risulta dal fatto che le condizioni accettate dall’automobilista interessato sono soddisfatte.
Pertanto, l’importo totale delle somme che gli automobilisti si sono impegnati a pagare come corrispettivo del servizio di parcheggio fornito dalla società, ivi comprese, eventualmente, le spese di controllo per sosta irregolare, rappresenta le condizioni in cui essi hanno effettivamente fruito di uno stallo di parcheggio, e ciò anche se hanno scelto di farne un uso eccessivo, superando il tempo di sosta autorizzato, senza dimostrare correttamente il loro diritto di parcheggiare o, ancora, parcheggiando su uno spazio riservato, non contrassegnato o causando intralcio, contrariamente alle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi stabilite.
Di conseguenza, tali spese di controllo possono presentare un nesso diretto con il servizio di parcheggio e, pertanto esse possono essere considerate parte integrante dell’importo totale che gli automobilisti si sono impegnati a pagare alla società, decidendo di parcheggiare il loro veicolo in uno dei parcheggi gestiti dalla società.
Inoltre, l’importo di tali spese di controllo corrisponde al recupero di una parte dei costi associati alla prestazione dei servizi che la società ha fornito loro. Tale importo tiene necessariamente conto del costo di gestione dei parcheggi più elevato, generato da una sosta che non soddisfa le condizioni normali di utilizzo del servizio offerto. Il corrispettivo mira altresì a garantire alla società una remunerazione contrattuale della prestazione effettuata in condizioni imputabili all’utente, che non sono idonee a modificare la realtà economica e commerciale del loro rapporto.
Inoltre, la società osserva in sostanza che, se alla scadenza del tempo di sosta per il quale sono state pagate le tariffe di parcheggio dall’automobilista interessato, egli non riprende il suo veicolo, quest’ultimo resta parcheggiato, a fronte della fatturazione, eventualmente effettuata più volte, di spese di controllo per sosta irregolare, e ciò fino al recupero di tale veicolo da parte dell’automobilista.
Da tali elementi si ricava l’esistenza di un nesso diretto tra il servizio reso e le spese di controllo percepite dalla società. Tale conclusione è, infatti, avvalorata dalla realtà economica e commerciale dell’operazione in esame, fatta salva la verifica del giudice del rinvio.
In merito alla obiezione sollevata dalla società per cui l’importo pagato da un automobilista a titolo di tali spese di controllo non potrebbe essere considerato come il controvalore effettivo di un servizio individualizzabile fornito al destinatario né può essere inteso come il controvalore di una prestazione di servizi autonoma, la Corte Ue rappresenta quanto segue.
Ai fini Iva, ciascuna prestazione deve essere considerata di regola come distinta e indipendente, come emerge dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva Iva. La Corte ha tuttavia ammesso che sussiste un nesso diretto quando due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.
Orbene, ciò si verifica nel caso di specie, nei limiti in cui, la riscossione da parte della società di spese di controllo per sosta irregolare e la sosta effettuata dall’automobilista interessato nelle circostanze particolari da essa stabilite che danno luogo a tale tariffa maggiorata sono connesse.
Infatti, la necessità di un controllo di sosta irregolare e, di conseguenza, l’imposizione di tali spese di controllo non possono esistere se il servizio di messa a disposizione di uno stallo di parcheggio non è stato previamente fornito.
La Corte contesta altresì l’argomento invocato dalla società secondo cui l’importo che essa fattura a titolo di spese di controllo per sosta irregolare è predeterminato e privo di nesso economico concreto con il valore del servizio di parcheggio prestato.
In relazione all’argomento per cui tale l’importo è predeterminato e privo di nesso economico concreto con il valore del servizio di parcheggio prestato, la Corte Ue osserva che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, è irrilevante, per quanto riguarda la qualificazione di un’operazione come operazione effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, l’importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell’ambito della fornitura della sua prestazione. Infatti, detta circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto.
Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale a Iva.