Superbonus, ammesse le cooperative all’esenzione parziale delle imposte

A determinare l’inclusione tra i beneficiari della maxi agevolazione, l’aver assoggettato a Ires i redditi diversi da quelli provenienti dalla propria attività caratteristica prevalente

Roma – La cooperativa sociale, che riveste contemporaneamente la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro, in linea di principio esente dalle imposte sui redditi, la quale ha assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva legale a partire dall’anno 2012, può accedere al Superbonus, in quanto esente solo parzialmente. Lo afferma l’Agenzia, con la risposta n. 47 del 21 gennaio 2022, nella quale conferma l’ipotesi della società istante.

Si tratta di una cooperativa sociale, iscritta all’Albo delle società cooperative nella sezione “cooperative a mutualità prevalente”, in particolare “nella categoria di attività esercitata di produzione e lavoro – gestione servizi (tipo A) nella quale l’apporto di lavoro dei soci risulta essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 e computate anche le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (art. 2513 comma q punto b) del c.c.)”, che è anche Onlus di diritto. La stessa intende fruire del Superbonus, per interventi agevolabili da effettuare su immobili strumentali di sua proprietà, ma le è sorto il dubbio di non poter accedervi, perché, avendo corrisposto ai soci retribuzioni di importo non inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, integra il requisito che la colloca tra coloro che sono esenti dalle imposte sui redditi (articolo 11, Dpr n. 601/1973) ed esclusi dall’agevolazione in argomento.
A suo favore, però, dichiara di aver assoggettato a Ires i redditi diversi da quelli provenienti dall’attività caratteristica, in particolare, gli utili di esercizio derivanti da appalti con Enti pubblici relativi alla gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari. Questo perché, dall’anno di imposta 2012, anche le cooperative sociali (comprese quelle di produzione e lavoro per le quali sussistono i presupposti di esenzione dalle imposte sui redditi) assoggettano a Ires il 3% dell’utile netto di esercizio. Infatti, va assoggettato a Ires il 10% della quota accantonata a riserva legale, quota che l’articolo 2545 del codice civile definisce in misura almeno pari al 30% dell’utile di esercizio.

L’Agenzia, in linea con quanto precisato dall’istante, osserva che, per effetto del comma 1 dell’articolo 6 del Dl n. 63/2002, è venuta meno l’esenzione, disposta dall’articolo 12 della legge n. 904/1977, della “quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria”. Pertanto, la società, avendo assoggettato a Ires la quota dell’utile destinato a riserva legale, potrà fruire della maxi-detrazione.

Per completezza, l’Agenzia precisa che, sulla base dei criteri forniti con le circolari nn. 24 e 30 del 2020, se una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Non è questo il caso se il medesimo soggetto usufruisce della esenzione parziale dalle imposte sui redditi (articolo 11 del Dpr n. 601/1973), che pertanto potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni previste, con la possibilità di optare per la fruizione.

 

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