Accertamento con redditometro: donazioni tra parenti da dimostrare

La mancata instaurazione del contraddittorio non può essere di per sé motivo di annullamento dell’atto inviato dall’Amministrazione finanziaria

ROMA – L’accertamento con redditometro è valido anche se il contribuente non ha ricevuto il questionario, trattandosi di una mera facoltà riservata all’Amministrazione finanziaria per lo svolgimento dell’istruttoria. Inoltre, ai fini della prova contraria, rappresentata dalle elargizioni del coniuge, non è sufficiente allegare il rapporto di parentela, essendo necessario provare che gli esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata dal coniuge.
Questo è quanto ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 38060 del 2 dicembre 2021, con cui è stato rigettato il ricorso di un contribuente.

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica a una contribuente di due avvisi di accertamento, effettuati servendosi del cosiddetto redditometro e fondati sul maggior reddito percepito dalla contribuente stimato in considerazione del possesso di due autovetture, e dell’atto di contestazione relativo alla sanzione per non aver assicurato la richiesta risposta al questionario informativo inviatole.
La Ctp confermava l’atto di contestazione recante la sanzione irrogata per non avere la contribuente risposto al questionario e annullava i due avvisi di accertamento.
Avverso la sentenza sfavorevole di primo grado, l’Amministrazione finanziaria spiegava appello.
A sua volta, la contribuente proponeva appello incidentale per contestare l’invalidità della notifica del questionario informativo.
La Ctr rigettava le contestazioni della contribuente in materia di notificazione del questionario informativo, ritenendole tardivamente proposte e perciò inammissibili e riaffermava la piena validità ed efficacia degli accertamenti tributari, da cui doveva però essere sottratto il maggior reddito relativo all’acquisto di una delle due autovetture in quanto effettuato dal coniuge. Avverso la decisione assunta dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, la contribuente lamentava violazione di legge avendo la Ctr dapprima riconosciuto che l’acquisto dell’autovettura fosse stato effettuato dal marito della contribuente e poi omesso di valorizzare le presunzioni allegate dalla stessa dalle quali emergeva che anche gli oneri per il mantenimento erano sostenuti dal marito.
Il motivo è stato respinto alla luce del principio di diritto secondo cui il contribuente può ben fornire la prova che le spese accertate nei suoi confronti sono state in realtà finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma a tal fine non è sufficiente allegare l’esistenza del rapporto parentale, rimanendo applicabili gli ordinari principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che compete al contribuente, il quale alleghi di aver ricevuto aiuti economici da parte del coniuge per sostenere le spese affrontate nell’anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che tali esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con provvista assicurata dal coniuge (cfr. Cassazione n. 16637/2020).
Con il secondo motivo, la contribuente denunciava violazione di legge in considerazione del fatto che la Ctr avrebbe dovuto dichiarare la illegittimità degli accertamenti in quanto scaturiti da un’omessa risposta ad un questionario mai notificato al contribuente.
Nel rigettare tale motivo, la Cassazione ha richiamato l’articolo 32 del Dpr n. 600 del 1973, che espressamente facoltizza l’amministrazione a procedere attraverso l’invio di questionari.
Di conseguenza ai fini dell’accertamento sintetico del reddito ai sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 600/1973, mediante redditometro, l’invio al contribuente del questionario informativo, di cui all’articolo 32 del citato Dpr, è una mera facoltà dell’Amministrazione finanziaria. Ne consegue che la mancata risposta al questionario può comportare l’applicazione di una sanzione pecuniaria, reputandosi leso il principio di leale collaborazione tra il contribuente e il Fisco; viceversa, dal mancato perfezionamento dell’invio del questionario non discende alcuna invalidità dell’accertamento tributario.

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