ROMA – Con l’esame dei contenuti del decreto legge 73/2022, la cui legge di conversione 122/2022 con le modifiche apportate dal Parlamento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto è stata introdotta nell’ambito delle procedure di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, una nuova disciplina, che consente al debitore di effettuare la vendita diretta di immobili, se gli stessi sono censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane. In tale circostanza, il debitore, con il consenso dell’agente della riscossione, può procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall’Agenzia delle entrate.
I costi per la perizia sono a carico del debitore, che li versa all’agente insieme al corrispettivo della vendita del bene ovvero, in mancanza di vendita, entro novanta giorni dalla consegna della perizia; trascorso tale termine, l’agente della riscossione, in assenza di pagamento, procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, con l’aggiunta delle spese esecutive. La novità, contenuta nel nuovo comma 2-quinquies dell’articolo 52, Dpr 602/1973, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Semplificazioni fiscali” (20 agosto 2022).