ROMA – Snellita la procedura di revoca e variazione del domicilio fiscale fissato dall’amministrazione (articolo 59, Dpr 600/1973): è ora prevista l’emanazione di un unico provvedimento, mentre fino ad oggi ne servivano due, uno di revoca e uno relativo alla nuova variazione. Inoltre, è stata “aggiornata” l’autorità competente a stabilire – d’ufficio o, in presenza di circostanze particolari, a seguito di motivata richiesta dell’interessato – il domicilio fiscale di un contribuente, anziché nel comune della residenza anagrafica, in quello dove si svolge in modo continuativo la principale attività, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anziché nel comune della sede legale, in quello dove è situata la sede amministrativa: è l’Agenzia delle entrate, più precisamente la Direzione regionale o la Divisione contribuenti (non più l’Intendente di finanza o il Ministro per le finanze), a seconda che lo spostamento del domicilio avvenga nell’ambito della stessa regione o in altra regione (non più della stessa provincia o in altra provincia). La successiva revoca (spetta all’organo che ha emanato il provvedimento originario) e l’eventuale ulteriore variazione hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di notifica del relativo provvedimento.