Roma – Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva (vedi approfondimenti di seguito richiamati).
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Il decreto penale di condanna viene emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), su richiesta del Pubblico Ministero (P.M.).
Nel termine (prescritto a pena di inammissibilità) di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato (personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato) può proporre opposizione al decreto penale di condanna, con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l’interessato si trova; nell’atto di opposizione occorre indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi e la data del decreto, nonché il Giudice che lo ha emesso; ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d’ufficio.
Nel promuovere opposizione l’imputato può richiedere al Giudice uno dei seguenti tre riti speciali:
- il giudizio immediato – il Giudice emette decreto fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
- il giudizio abbreviato – il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti;
- l’applicazione della pena su richiesta, che prevede l’accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare – il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti.
Qualora il P.M. non presti il proprio consenso, ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato; il Giudice, se l’imputato presentata domanda di oblazione, contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di attivare l’iter del rito prescelto tra i tre di cui sopra; se invece l’imputato presentata domanda, contestuale all’opposizione, di sospensione con messa alla prova, il reato è dichiarato estinto con sentenza, se la prova ha esito positivo, presso la Sezione GIP-GUP oppure presso la Sezione del Dibattimento Penale.
Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale di condanna, è bene sapere che nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi, né presentare domanda di oblazione; il Giudice, in sede di giudizio, potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale di condanna e revocare eventuali benefici già concessi.
Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione; contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione.
Si tratta in sostanza di un procedimento per decreto, disciplinato dal codice di procedura penale agli articoli 459 e seguenti e dall’art. 557 cpp. E’ uno tra i riti speciali del processo penale. Una forma semplificata e mirata a risolvere situazioni di reati meno gravi e solo nei casi in cui sia possibile infliggere una sanzione di natura pecuniaria.
L’imputato (accusato) si vede dunque ricevere direttamente l’atto, senza che ne sappia nulla in precedenza. Il suo diritto di difesa può dunque essere “recuperato” solo ad avvenuta notifica del Decreto con il diritto di difesa che scaturisce nell’impugnazione dello stesso.
La rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna presenta alcuni vantaggi:
- il pagamento del decreto penale di condanna non comprende le spese processuali.
- in caso di difficoltà economica, l’imputato che rinuncia all’opposizione a decreto penale di condanna può avanzare istanza di rateizzazione della pena pecuniaria.
- della iscrizione del decreto penale di condanna nel casellario, non viene fatta menzione nel relativo certificato accessibile ai privati.
- nei casi di decreto penale di condanna con pena sospesa, l’imputato non deve procedere al pagamento del decreto penale di condanna.
- con l’opposizione al decreto penale di condanna l’imputato perde il beneficio di una forte riduzione della pena pecuniaria,
- con l’opposizione al decreto penale di condanna, viene perso anche il criterio di ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria particolarmente favorevole.
Appare peraltro chiaro che ogni caso vada valutato a sè stante, e l’imputato insieme al legale di fiducia intraprenderà le azioni da compiere del caso.