Consiglio di Stato: la responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione

Roma – Il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza 27 marzo 2023, n. 3094 si è pronunciato sulla responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale, non potendo, infatti, configurarsi un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo in quanto:

-nel procedimento amministrativo, a differenza del rapporto obbligatorio, sussistono due situazioni attive, cioè il potere della p.a. e l’interesse legittimo del privato;

-il rapporto tra le parti non è paritario, ma di supremazia dell’amministrazione.

Il risarcimento può essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi ed alla luce di una loro dimensione sostanzialistica. (1)

Spetta dunque al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare:

-sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l’evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;

– sul piano soggettivo, l’integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell’Amministrazione.

(La fattispecie in esame verte su una vicenda risarcitoria intentata dai genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne, in particolari condizioni di salute, per il mancato superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione per la sessione 2019-2020.

La sezione ha statuito che, a fronte dell’ampio potere discrezionale riconosciuto per la conduzione dell’esame di Stato dei candidati privatisti ed a fronte della scelta della commissione di non adottare alcun accorgimento specifico in favore del minore, la mancata presentazione dell’alunno alle sedute programmate, interrompendo il nesso di causalità, non consente di ritenere ragionevolmente che una differente modalità d’esame disposta in quel preciso momento storico avrebbe consentito al candidato il raggiungimento dell’obiettivo perseguito. Ha concluso, altresì, per l’insussistenza dell’elemento soggettivo della dedotta responsabilità dell’Amministrazione, in quanto, ancorchè fosse stato avviato un supplemento istruttorio propedeutico ad individuare modalità alternative d’esame, non sarebbe stata agevole la scelta delle stesse). (2)

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(1) Precedenti conformi: Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337; T.a.r. per il Lazio, sez. III, sentenza n. 11808/2014; T.a.r. per la Campania, sez. III, 2 marzo 2018, n. 1350; T.a.r. per la Campania, sez. I, 25 settembre 2017 n. 4483; Ad. plen., 3 dicembre 2008, n. 13; Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2019, n. 3217; Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2021, n. 3398; Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1496; idem, sez. IV, 6 luglio 2020, n. 4338; idem, sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1437.

Precedenti difformi: Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2012, n. 3897; Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6421; Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047; Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5611; T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 5 marzo 2018, n. 617; T.a.r. per la Lombardia, sez. III, 6 aprile 2016 n. 650.

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