Dichiarazioni irregolari, senza deleghe tutti responsabili i membri del Cda

I consiglieri, in assenza di mandati specifici, rispondono in solido dei reati tributari commessi da altri componenti, per violazione dolosa dell’obbligo di controllare e vigilare sulla gestione della società

Roma – In mancanza di delega, è legittimo il sequestro preventivo per il singolo componente del Consiglio di amministrazione. In tal caso ogni membro del Cda, infatti, se risulta violato l’obbligo di vigilare sulla gestione della società, concorre nel delitto di altri per non aver impedito la dichiarazione fraudolenta
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 35314 del 22 agosto 2023 con cui ha rigettato il ricorso di un indagato, in qualità di componente del Cda di una società cooperativa e come riportato da Fiscooggi.

La vicenda processuale e la pronuncia della Suprema corte di Cassazione
Con ordinanza del 24 gennaio 2023, il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di un indagato in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della società cooperativa integrata sociale esercente l’attività di accoglienza di cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici per i reati previsti dagli articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000.
Con il ricorso in Cassazione il consigliere si doleva del fatto che il Tribunale avesse sancito una responsabilità fondata unicamente sulla posizione rivestita in seno alla società.

La Corte suprema ha rigettato il ricorso ricordando che i membri del consiglio di amministrazione senza deleghe rispondono in solido del reato tributario compiuto da altri componenti, ad esempio la dichiarazione fraudolenta tramite fatture false, per l’omessa vigilanza sulla gestione societaria: pesa la posizione di garanzia delineata dall’articolo 2392 cc a carico degli amministratori delle società per azioni.
Diventa, quindi, definitivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto a carico del membro del Cda imputato per i reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 74/2000. Non giova alla difesa contestare che il tribunale avrebbe attribuito al consigliere una responsabilità “da posizione”, fondata sul solo ruolo rivestito dall’inquisito in seno alla società nel periodo di riferimento. Dirimente sul punto l’articolo 2392 cc: gli amministratori rispondono in solido verso la Spa dei danni che derivano dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o delegate a uno o più di loro (cfr Cassazione n. 30689/2021).

Il principio è ribadito in modo specifico per il consiglio di amministrazione dall’articolo 2381, secondo comma, del codice civile. Bisogna, dunque, distinguere l’ipotesi in cui il Cda operi con o senza deleghe.
Se a deliberare è il Cda in cui non risulta conferita alcuna delega, ma il reato tributario risulta realizzato da singoli componenti, ne risponde ciascuno degli amministratori se c’è la violazione dolosa dell’obbligo di controllare la gestione della società. Si può tuttavia essere esonerati grazie al meccanismo disciplinato dall’articolo 2392 cc, che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente oltre che immune da colpa.
Nel caso specifico, l’assenza di deleghe consente di ritenere la responsabilità solidale dei componenti. La dichiarazione fraudolenta, poi, sussiste anche quando l’operazione c’è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura e quando il documento attesta la concessione di servizi che hanno prezzo maggiore di quelli forniti.

Sul fronte della responsabilità di tutti gli amministratori che hanno partecipato alla condotta illecita, i giudici di legittimità hanno ricordato che tale responsabilità può gravare su più soggetti a norma dell’articolo110 del codice penale, in quanto, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omessa impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa della specifica obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’articolo 2392 del codice civile (cfr Cassazione, pronunce n. 216/2023 e n. 30689/2021).
Responsabile anche l’amministratore di fatto per la cui individuazione è necessario attingere ai criteri stabiliti dall’articolo 2639 cc: si tratta della norma dettata per i reati in materia di società e consorzi di cui al titolo nono del libro quinto del codice civile che, di fatto, ha recepito gli approdi della giurisprudenza che l’hanno preceduta. Amministratore di fatto è chi non risulta investito della carica formale ma opera all’interno della società esercitando i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione in modo continuativo e significativo. E affinché sussistano i reati tributari risulta sufficiente che l’attività sia svolta in modo non episodico o occasionale (cfr Cassazione n. 46234/2022, n. 22108/2015 e n. 18924/2017).

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