Roma – L’articolo 2674-bis, comma 2, del codice civile, limita espressamente la legittimazione alla proposizione del reclamo “alla parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva”, e cioè al soggetto intervenuto nella stipulazione dell’atto, titolare del diritto sostanziale collegato alla trascrizione, con esclusione di soggetti diversi. Questo è quanto chiarito dal Tribunale di Caltanissetta con il decreto di inammissibilità del 20 luglio 2023.
Il caso in esame:
Il Conservatore dei Registri immobiliari di Caltanissetta, alla richiesta di trascrizione dell’accettazione tacita di eredità derivante da un atto di compravendita, appone riserva sollevando dubbi sulla sussistenza dei presupposti idonei a far presumere la volontà del chiamato di accettare. Tale formalità è stato oggetto di successivo reclamo proposto dal solo notaio rogante. Il Conservatore, al di là delle questioni di merito, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva del notaio.
La vicenda è stata affrontata dal giudice alla luce dell’articolo 2674-bis, comma 2, cc, chiarendo che “la parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’autorità giudiziaria” individuando, quindi, nei soli titolari della situazione giuridica coinvolta, ovvero nelle parti sostanziali dell’atto negoziale trascritto con riserva, i legittimati a proporre reclamo, pertanto, con esclusione del pubblico ufficiale, non avendo quest’ultimo né una qualità di “parte” né un interesse personale che legittimi la proposta in proprio del reclamo.
Viene richiamato, per avallare il concetto, anche il 1° comma dell’articolo 2674 bis cc “…qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva”
Il soggetto legittimato a chiedere la trascrizione con riserva è la parte richiedente la formalità, anche delegando un soggetto professionista all’adempimento e, quindi, può non coincidere con il beneficiario della trascrizione (adempimento che è normalmente affidato, di fatto, al notaio che trascrive gli atti da lui ricevuti o autenticati). Pur tuttavia, il soggetto legittimato a proporre reclamo contro la trascrizione con riserva “è la parte a cui a favore è stata eseguita la trascrizione” stessa, cioè chi ha l’interesse sostanziale a ricorrere.
Il Tribunale di Caltanissetta, in virtù del chiaro tenore letterale del ciato articolo 2674-bis dichiara inammissibile il reclamo non essendone il notaio legittimato.
La ratio
L’articolo 2674-bis più volte richiamato stabilisce che “Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’autorità giudiziaria.”
Per quanto attiene al sistema generale della trascrizione, non si riscontrano particolari limiti nella legittimazione attiva a richiedere la trascrizione di un atto e/o di un provvedimento suscettibile di pubblicità immobiliare. Come evidenziato da una decisione del Tribunale di Firenze del 13 dicembre 2022, che ha riportato le motivazioni del Conservatore di Firenze al caso sottoposto, “la ratio della norma si rinviene nel fatto che chiunque può chiedere l’esecuzione di una trascrizione o iscrizione (anche in favore di soggetti diversi rispetto a chi l’ha chiesta), purché disponga di un titolo che abbia precisi requisiti di forma e di contenuto”. Nell’ipotesi in cui, a fronte di gravi e fondati dubbi del Conservatore, è stata eseguita la pubblicità con riserva, dunque, è onere della parte a favore della quale è stata eseguita la pubblicazione stessa proporre reclamo entro 30 giorni all’autorità giudiziaria; tale parte deve ritenersi l’unica attivamente legittimata, “in conformità al principio generale della normale coincidenza tra il soggetto cui spetta la legittimazione ad agire e il titolare del rapporto sostanziale”.
Il problema della legittimazione a proporre il reclamo in capo al pubblico ufficiale, notaio, che ha ricevuto l’atto da trascrivere può essere risolto mediante conferimento di procura da parte dell’interessato. L’Autorità giudiziaria del Tribunale Civile di Savona con decreto di inammissibilità del 20 febbraio 2023, richiama l’articolo 1 della legge notarile 89/1913, che attribuisce al notaio rogante esclusivamente lo ius postulandi in nome e per conto del cliente con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione relativi agli atti dallo stesso ricevuti, non già la legittimazione ad agire in proprio.
Tenuto conto delle chiare e oggettive ragioni sull’ inammissibilità del ricorso, non essendo parte del procedimento, non avendo nessun interesse personale che possa legittimare l’impugnazione in proprio, se non in forza di una procura speciale o di espresso mandato della parte, va esclusa la legittimazione attiva del notaio.