Roma – Sono nulle le deliberazioni delle assemblee condominiale che siano state precedute da notifiche non regolari, ma specificamente con l’invio di mail tradizionali ordinarie. A chiarirlo una sentenza del Tribunale di Roma la n. 12299 dello scorso 9 ottobre 2023. La questione affrontata dal giudice capitolino è degna di nota, poichè nella pratica quotidiana non è raro imbattersi in avvisi di convocazione spediti via e-mail, soluzione spesso adottata dagli amministratori, per ridurre i tempi e semplificare l’invio dei documenti allegati, e richiesta a gran voce anche dai condòmini, per abbattere i costi legati all’utilizzo della posta raccomandata.
Però ai sensi del comma 3 dell’art. 66 disp. att. c.c. l’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione.
Le forme previste dalla legge per l’invio ai condomini dell’avviso di convocazione. Sempre l’art. 66 disp. att. c.c. prevede in modo specifico le modalità per l’inoltro ai condòmini dell’avviso di convocazione, richiedendo alternativamente l’utilizzo della posta raccomandata, della posta elettronica certificata, del fax oppure oppure la consegna a mano accompagnata da firma con ricevuta cartacea.
Poiché la giurisprudenza più recente aveva sempre ritenuto che il mancato rispetto del termine di invio dell’avviso di convocazione fosse da ritenere causa di annullabilità e non di nullità della deliberazione assembleare, il predetto art. 66 disp. att. c.c. ha tra l’altro chiarito in modo espresso che qualsivoglia vizio relativo all’omissione, alla tardività o all’incompletezza della convocazione legittima il condomino alla mera richiesta di annullamento della conseguente delibera assembleare (da impugnare nei successivi 30 giorni, decorrenti dalla riunione, per i presenti, e dal ricevimento del relativo verbale, per gli assenti).